F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 11/07/05 APPELLO A.S. ANDORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.9.2006 DEL CALCIATORE DE LUCIS ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Ligure – Com. Uff. n. 45 del 9.6.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 11/07/05
APPELLO A.S. ANDORA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA
FINO AL 30.9.2006 DEL CALCIATORE DE LUCIS ALESSANDRO (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Ligure – Com.
Uff. n. 45 del 9.6.2005)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Liguria squalificava il calciatore
dell’Andora Delucis Alessandro fino al 30.9.2006 per comportamento violento dello
stesso tenuto nei confronti del direttore della gara: Andora/Castellese 1920 del
22.5.2005, colpendo lo stesso con una testata alla nuca ( C.U. n. 43 del 26 maggio
2005).
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria, ritenuto il
gesto del calciatore Delucis Alessandro di notevole gravità nonché equa la
sanzione inflitta, rigettava il ricorso proposto dalla A.S. Andora (C.U. n. 45 del 9
giugno 2005).
Ricorreva avanti la Commissione d’Appello Federale A.S. Andora sostenendo
come l’atto posto in essere dal Delucis non fosse volontario e comunque di lieve
evento lesivo, come il calciatore mai fosse stato coinvolto in provvedimenti disciplinari
di rilievo, come eccessiva fosse la sanzione, sproporzionata ed inadeguata
rispetto al fatto contestato.
Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile, trattasi, infatti, di
un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione degli organi
disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S. che,
prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia
“solo” come Giudice di secondo grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1,
C.G.S., l’appello come sopra proposto dalla A.S. Andora di Andora (Savona) e
dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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