F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all.Massimo MASSARINI / SAN FRANCESCO CALCIO ( 51/56 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all.Massimo MASSARINI / SAN FRANCESCO CALCIO ( 51/56 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Vittorio RUSSIANO Con ricorso del 7 novembre 2005 l’allenatore dilettante Sig. Massimo Massarini, per il tramite dell’Avv. Salvatore Gigliotti, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Società San Francesco Calcio di Bisignano (Cosenza) nella stagione sportiva 2004/2005 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato Regionale di 1^ Categoria – Girone A. Nel ricorso viene precisato che, con regolare scrittura privata, in data 4 febbraio 2005, la Società San Francesco Calcio di Bisignano si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuo lordo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) da pagarsi in due rate rispettivamente la prima di € 1.500,00 (millecinquecento/00) con scadenza 28 febbraio 2005 e la seconda di € 1.000,00 (mille/00) con scadenza 30 marzo 2005. Con il reclamo in esame, il legale dell’allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società San Francesco Calcio di Bisignano di corrispondere al suo assistito l’intero importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) non avendo egli ricevuto alcuna somma a titolo di premio di tesseramento, l’allenatore richiede, inoltre, un ulteriore importo di € 1.533,00 (millecinquecentotrentatre/00) quale rimborso delle spese di viaggio sostenute ed anche queste non corrisposte; per una richiesta complessiva di € 4.033,00 (quattromilatrentatre/00) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Per la quantificazione delle spese di viaggio vengono considerati n. 100 Km per n. 73 viaggi effettuati nel periodo in discussione come da quantificazione effettuata con lettera del 13 giugno 2005 al Gruppo Regionale Calabria dell’A.I.A.C. di Gioiosa Jonica allegata al ricorso. Nella medesima data in cui il Segretario di questo Collegio Arbitrale con Raccomandata A.R. del 25 novembre 2005 invitava la Società San Francesco Calcio di Bisignano a controdedurre, la medesima Società replicava al ricorso già pervenutole affermando di aver già corrisposto all’allenatore € 1.500,00 (millecinquecento/00) nei seguenti termini: “un assegno di importo di € 550,00 a firma del Presidente all’epoca signor GUIDO Pietro più € 100 in contanti; un altro assegno di importo di € 550,00 a firma del vicepresidente all’epoca signor AMODIO Giovanni; ed un altro assegno dell’importo di € 300,00 a firma del Dirigente ROSE Domenico”. La Società chiedeva inoltre di essere ascoltata dal Collegio ed in quella occasione avrebbe esibito le fotocopie degli assegni in questione già richieste formalmente agli Istituti bancari interessati. Contestava altresì l’entità del rimborso spese di viaggio richieste affermando che la distanza tra la residenza dell’allenatore ed il campo di calcio è di soli 31 Km e che, adducendo varie argomentazioni, sono eccessivi i n. 73 viaggi dichiarati dall’interessato. Per questi motivi chiedeva che venissero interessati “gli Organi federali competenti” perché gli stessi adottassero “le opportune e dovute misure sanzionatorie per scorrettezza e mancanza di lealtà sportiva”. La Società insisteva per essere ascoltata e che pertanto invitava a procedere ad apposita convocazione delle parti. Con successiva lettera del 1° dicembre 2005, in risposta alla raccomandata della Segreteria del Collegio, la Società ribadiva quanto affermato nella precedente lettera ed allegava due documenti e più precisamente: un attestato del dirigente dell’Ufficio Tecnico – Settore urbanistico di Bisognano che certificava in 29 Km la distanza tra il Comune di Bisognano e quello di Cosenza ed un altro attestato del Sindaco di Bisignano con il quale si certifica che il campo sportivo “è utilizzato dalla Società S. Francesco Calcio nei giorni di martedì-giovedì-venerdì e Domenica”. Con lettera del 21 dicembre 2005 il legale dell’allenatore trasmetteva le osservazioni inviate alla Società San Francesco Calcio di Bisignano in data 10 dicembre 2005 e pervenute alla stessa il 13 successivo. Nella lettera, nel ribadire le richieste confermava che il Sig. Massarini non aveva mai ricevuto alcun assegno a fronte della sua attività di allenatore, precisava altresì che la distanza effettiva tra la residenza dell’allenatore ed il campo di calcio era di Km 42,40 (itinerario più breve tratto da un sito internet specializzato e non come asserito dal “rilevatore chilometrico satellitare dell’ANAS) e pertanto ogni viaggio è di circa 85 Km inoltre confermava che i viaggi erano stati effettivamente n. 73. Il Presidente della Società S. Francesco Calcio con lettera raccomandata del 14 marzo 2006 produceva copia dell’assegno di € 550,00 (Cinquecentocinquanta/00) emesso in data 9 maggio 2005 dall’allora Vice Presidente signor Giovanni Amodio in favore del Sig. Massimo Massarini da quest’ultimo girato ad altro beneficiario. Confermava altresì che la distanza chilometrica da tenere in considerazione era di 31 chilometri e non di 42, 40 come asseriva l’allenatore. L’Avvocato dell’allenatore con lettera raccomandata dell’8 maggio 2006 contestava che l’assegno non era stato emesso dalla società e che pertanto non era stato quietanzato dal suo cliente in favore di quest’ultima inoltre asseriva che il titolo era stato emesso a fronte di “una vicenda del tutto personale tra l’emittente (il Sig. Amodio Giovanni) ed il beneficiario”. Il legale confermava la distanza chilometrica indicata in ricorso. Premesso quanto sopra,il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta,considerato che dalla documentazione fornita si è verificato che la distanza fra la residenza dell’allenatore ed il campo di calcio,per un viaggio di andata e ritorno,è di 70 km e non di 100 km come asserito dall’allenatore,ritiene il ricorso meritevole di un parziale accoglimento. P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara pertanto l’obbligo della Società San Francesco Calcio di Bisignano di corrispondere all’allenatore Sig. Massimo Massarini i seguenti importi: € 2.500,oo quale pagamento del premio di tesseramento per la stagione sportiva 2004/2005; € 1.073,oo per le spese dei viaggi effettuati nel periodo (70 Km. x 0,21 x 73); € 95,oo quali interessi legali equitativamente calcolati; per un totale di € 3.668,oo ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle NOIF e collegato art. 7, comma 6 bis del CGS.
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