F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:A.S.D. SAN PAOLO BARI / all.Ezio CAPUANO ( 74/56 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:A.S.D. SAN PAOLO BARI / all.Ezio CAPUANO ( 74/56 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Angelo AGUS Con nota del 4 febbraio 2006 l’avv. Vincenzo SIANI, nella qualità di Presidente pro- tempore della Società A.S.D. San Paolo Bari si rivolgeva a questo Collegio Arbitrale per chiedere la risoluzione del contratto, regolarmente depositato, stipulato in data 10 settembre 2005 con l’allenatore CAPUANO Ezio, la cui esecuzione aveva regolare svolgimento fino al 20.12.2005. A sostegno della sua richiesta faceva presente che nei giorni 21 – 22 – 23 dicembre 2005 il Sig. Capuano non si presentava a dirigere gli allenamenti in vista della gara del 23.12.2005 contro la squadra di Ariano Irpino, senza dare alcuna giustificazione. Contattato dal segretario della squadra Sig. Michele COLONNA, comunicava che non aveva alcuna intenzione di allenare la squadra del San Paolo. In data 11 aprile 2006 la Segreteria di questo Collegio Arbitrale invitava le parti a produrre proprie controdeduzioni regolarmente ricevute dalle parti, come comprovato in atti dagli avvisi postali di ricevimento, e rimaste senza risposta. Il Collegio esaminata la documentazione in atti, ritiene che la domanda della società di risoluzione del contratto per inadempimento è inammissibile. Preliminarmente rileva che la scrittura privata del 10 settembre 2005 (è stato utilizzato il modello tipo per allenatori e società dilettanti, con previsione di premio di tesseramento e rimborso spese di indennità chilometrica), qualifica allenatore dilettante il tecnico Capuano Ezio, mentre in realtà si tratta di allenatore professionista di seconda categoria, come risulta dagli accertamenti d’ufficio. Di conseguenza, nel caso di specie, non si applica la normativa relativa agli allenatori dilettanti, ma quella riguardante i professionisti, per cui il Collegio ha giurisdizione e competenza a decidere secondo quanto previsto dalla speciale procedura dell’art. 44 del regolamento LND e dall’art.11 del contratto tipo “allenatori professionisti e società della LND”. La disciplina richiamata stabilisce che per avviare il procedimento di risoluzione del contratto, le società devono inoltrare a mezzo raccomandata la proposta a questo Collegio Arbitrale entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l’infrazione e contestualmente inviare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, copia della proposta. Dagli atti del presente procedimento risulta, invece, che la società non ha spedito la proposta entro i termini previsti. Infatti, l’infrazione è stata accertata dalla società in data 24 dicembre 2005 (telegramma di contestazione assenza e preannuncio azione per vie istituzionali e autorità giudiziaria per fatti di rilevanza penale), quindi doveva formalizzare la richiesta entro dieci giorni dall’accertamento e cioè entro il 3 gennaio 2006, mentre ha provveduto a inviarla – tardivamente – il 4 febbraio 2006 al Collegio Arbitrale ed il 7 febbraio 2006 all’allenatore Capuano (vedi lettera della società del 13.03.2006, allegato 9). P.Q.M. Il Collegio dichiara inammissibile, per tardività dell’invio della proposta di risoluzione del contratto, il ricorso della A.S.D. San Paolo Bari (campionato interregionale) nei confronti dell’allenatore professionista CAPUANO Ezio. La presente delibera è inappellabile.
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