F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:all.Massimo ESPOSITO / A.S.”V.MAROSO” ( 76/56 ) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006
VERTENZA:all.Massimo ESPOSITO / A.S.”V.MAROSO”
( 76/56 )
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 27/01/2006 l’allenatore professionista Massimo Esposito,regolarmente iscritto nei ruoli S.T.della F.I.G.C.,adiva questo Collegio perché gli venisse riconosciuto,dall’A.S.”V.Maroso”, il pagamento residuo della complessiva somma di € 12.000,oo,su quella maggiore concordata di €
13.000,oo,quale corrispettivo pattuito in forza di accordo del 26/10/2005 quale allenatore responsabile della 1° squadra partecipante al Campionato di Eccellenza Umbra.
Precisava l’istante,dopo aver prodotto idonea documentazione in allegato al proprio ricorso,che con detta Società il rapporto si era interrotto in seguito a licenziamento comunicatogli dalla stessa con nota del 25/11/2005,in cui si ribadiva l’obbligo di corrispondere all’Esposito gli emolumenti dovuti. Il Collegio riscontrava puntualmente l’avvenuto deposito dell’accordo economico presso il competente Comitato Regionale e,invitata la Società convenuta a controdedurre,la stessa non rispondeva a detto invito.
La domanda appare meritevole di accoglimento.
E’ difatti stata accertata sia in via sostanziale che formale la sussistenza del rapporto professionale,nonché la prova della clausola di garanzia a margine del suddetto rapporto,consistente nel rilascio di titolo bancario,poi protestato,portante l’intera somma pattuita,con in calce ulteriore accordo,però vertente esclusivamente sulle modalità temporali dei pagamenti,sottoscritta dalle parti l’11/10/2005.
Poco rileva inoltre che tale clausola preceda di qualche giorno la data di sottoscrizione dell’accordo economico ufficiale,trattandosi di patto autonomamente concepito ad esclusiva tutela del credito e quindi perfettamente conforme ai vigenti principi civilistici.
La domanda pertanto,documentalmente provata,è ulteriormente sorretta dal comportamento della convenuta associazione sportiva,che nemmeno ha ritenuto opportuno rispondere,seppure invitata a farlo dalla Segreteria del Collegio.
Gli interessi di mora,in assenza di prova del danno subito,come da costante orientamento di questo
Collegio,non sono dovuti.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, in accoglimento della domanda proposta da Massimo Esposito contro l’A.S.”V.Maroso”,condanna quest’ultima al pagamento in favore dell’istante della di € 12.000,oo, oltre interessi a far data dal 27/01/2006 nella misura del 2,5% annuo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,
modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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