F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all. Giuseppe TAMBORINI / S.S. TIVOLI CALCIO ( 77/56 ) ARBITRI: sigg.Angelo AGUS e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006
VERTENZA: all. Giuseppe TAMBORINI / S.S. TIVOLI CALCIO
( 77/56 )
ARBITRI: sigg.Angelo AGUS e Antonio BARATTA
Con ricorso del 15/03/2006, l’allenatore Sig. Giuseppe Tamborrini, assunto dalla S.S. Tivoli Calcio, partecipante al campionato Nazionale Juniores, quale tecnico della squadra per la stagione 2004-
2005, chiede a Codesto Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma riguardante gli emolumenti relativi ai mesi di marzo ed aprile 2005, ammontanti ad €. 4.000,00. A sostegno delle sue richieste, il ricorrente ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico, regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale il giorno
10/09/2004, stipulato con la S.S. Tivoli Calcio, per la somma complessiva di €. 8.000,00, oltre indennità chilometrica come specificata nel medesimo atto, e sottoscritto da entrambe le parti.
La S.S. Tivoli Calcio, ritualmente invitata dalla Segreteria di Codesto Collegio, con raccomandata
A/R del 12/04/2006, non ha fatto pervenire nessuna controdeduzione. P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione in atti, ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento.
- Rilevato che l’istante richiede in maniera imprecisa il pagamento degli emolumenti relativi al mese di marzo ed aprile dell’anno 2005 ;
- Rilevato che tale richiesta, nella sua quantificazione si riferisce al mancato pagamento di emolumenti per € 4000,00, di cui € 2000,00 alla scadenza del 28/02/2005 e € 2000,00 alla scadenza del 30/04/2005 come risulta da contratto in atti;
- Preso atto che tale richiesta è risultata provata dagli atti depositati in cui risulta il mancato pagamento di € 4000,00 a favore dell’istante; Delibera di fare obbligo alla S.S. Tivoli Calcio, di pagare in favore del Sig. Giuseppe Tamborrini, la somma complessiva di €. 4.000,00, oltre interessi legali dalla data della domanda e sino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e collegato art. 7, comma 6 bis, del CGS.
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