F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all. Vittorio SURIANO / F.C. SAMBIASE 1962 ( 91/56 ) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006
VERTENZA: all. Vittorio SURIANO / F.C. SAMBIASE 1962
( 91/56 )
ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Mario ROSSINI
L’allenatore dilettante SURIANO VITTORIO con ricorso del 04/04/2006, ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla SAMBIASE F.C. 1962 ( partecipante al campionato calabro di Eccellenza) essendo stato tesserato come tecnico della prima squadra per la stagione calcistica
2005-2006, il rispetto del contratto depositato in lega il 13/09/2005.
Nel contratto, la suddetta società si è obbligata a corrispondere all’allenatore la somma di €
7.500,00 quale premio di tesseramento da pagarsi in tre rate, con scadenza rispettivamente: la prima il 30/10/2005, la seconda il 30/12/2005 e la terza il al 28/02/2006, nonché il rimborso spese per l’indennità chilometrica.
Nonostante il rapporto sia stato risolto consensualmente e l’allenatore avesse rassegnato le dimissioni con effetto dal 17/10/2005, la società non ha provveduto al saldo delle competenze maturate in quanto alla suddetta data non aveva corrisposto la somma di € 750,00 quale residuo premio di tesseramento ne la somma di € 1.050,00 maturata e debitamente documentata dall’allenatore quale indennità chilometrica.
La società sportiva convenuta, ritualmente invitata con raccomandata A.R. del 26/04/2006 prot.
91/56/9da parte di questo Collegio, non ha fatto pervenire nessuna controdeduzione.
Il Collegio esaminata la documentazione allegata osserva che il ricorso è meritevole di accoglimento in quanto la società non ha controdedotto alle richieste dell’allenatore.
P.Q.M.
Il Collegio in accoglimento al ricorso, fa obbligo alla società SAMBIASE F.C. 1962 di corrispondere all’allenatore sig. SURIANO VITTORIO, la somma di € 1.800,00 più € 50,00 per interessi ed accessori equitativamente calcolati, ai quali andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino alla data dell’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 del N.O.I.F. e collegato all’art. 7, comma 6 bis del C.G.S.
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