F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA: all. Angelo MASCARO / A.S. CUTRO ( 92/56 ) ARBITRI: sigg. ANGELO AGUS e Mario ROSSINI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006
VERTENZA: all. Angelo MASCARO / A.S. CUTRO
( 92/56 )
ARBITRI: sigg. ANGELO AGUS e Mario ROSSINI
L’allenatore dilettante MASCARO ANGELO con ricorso del 30/03/2006, ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla A.S. CUTRO (partecipante al campionato calabro di Eccellenza) essendo stato tesserato come tecnico della seconda squadra partecipante al campionato juniores per la stagione calcistica 2004-2005, il rispetto del contratto depositato in lega il 09/09/2004.
Nel contratto, la suddetta società si è obbligata a corrispondere all’allenatore la somma di €
2.400,00 quale premio di tesseramento da pagarsi in quattro rate ciascuna di € 600,oo con scadenza rispettivamente l 30/10/2004, al 30/12/2004, al 30/02/2005 e al 30/06/2005, nonché il rimborso spese per l’indennità chilometrica determinata in € 2.520,00 e debitamente documentata dall’allenatore.
La società sportiva convenuta, ritualmente invitata con Raccomandata A.R. del 26/04/2006 prot.
92/56/9 da parte di questo Collegio, non ha fatto pervenire nessuna controdeduzione, fino al
04 7 6 quando presentava (superando abbondantemente gli otto giorni concessi) una quietanza liberatoria da cui si evince che il ricorrente è stato totalmente soddisfatto dell’ indennità economica pattuita per la stagione calcistica 2004 2005.
A seguire il 20 9 6 il ricorrente, confermava ulteriormente facendo pervenire a questo Collegio una comunicazione di avvenuto accordo.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, preso atto che è stato raggiunto un accordo economico tra le parti, essendo venuta meno la materia della controversia:
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere.
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