F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:all.Bruno RICCIOLONI / A.C.BEVAGNA (94/56 ) ARBITRI:sigg.Paolo BARTALUCCI e Patrizio LEOZAPPA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 ottobre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 55 del 20 ottobre 2006 VERTENZA:all.Bruno RICCIOLONI / A.C.BEVAGNA (94/56 ) ARBITRI:sigg.Paolo BARTALUCCI e Patrizio LEOZAPPA Con ricorso del 28/03/2006 l’allenatore di base Bruno Riccioloni,rappresentato nel procedimento dalla Studio Legale dell’avv.Pierluigi Vossi,che lo assiste e lo difende come da procura in atti in calce alla domanda,adiva questo Collegio affinché fosse fatto obbligo all’A.C.Bevagna di corrispondergli a saldo delle sue prestazioni per la stagione sportiva 2004/05 la somma di € 4.390,oo oltre interessi di mora. A fondamento della domanda il ricorrente esponeva che con scrittura privata del 10/08/2005 regolarmente depositata presso il C.R.Umbria in data 3/09/2005,gli veniva conferito dall’A.C.Bevagna l’incarico di allenatore della 1° squadra partecipante al campionato di prima categoria,dietro corresponsione di un premio di tesseramento annuo di € 5.200,oo. Dichiara di essere stato esonerato da parte della Società con lettera del 31/10/2005,versata in atti,lamentando il mancato pagamento residuo di € 4.390,oo nonostante che il tecnico in data 22/02/2006 abbia provveduto a fare richiesta bonaria alla Società prima dell’inoltro del ricorso. La Società convenuta,regolarmente invitata,non ha controdedotto. Ciò premesso il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Osserva che l’A.S.Bevagna in ordine alla richiesta sostanziata da”accordo scritto”pienamente valido e prodotto in atti,non ha presentato osservazioni alla richiesta dell’avv.Vossi per conto dell’allenatore Riccioloni e,pertanto,non può essere sollevata dall’obbligo assunto. A titolo di accessori,equitativamente calcolati,spettano al tecnico ricorrente € 40,oo. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’A.C.Bevagna di corrispondere all’allenatore Bruno Riccioloni la somma complessiva di € 4.430,oo a saldo competenze maturate e non riscosse per stagione sportiva 2004/05,oltre interessi a tasso legale a decorrere da oggi all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva,nel rispetto dei termini,modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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