F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all. Sergio BAGATTI / TAVOLARA Calcio s.r.l. (46/56) ARBITRI: sigg. Patrizio LEOZAPPA e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all. Sergio BAGATTI / TAVOLARA Calcio s.r.l. (46/56) ARBITRI: sigg. Patrizio LEOZAPPA e Mariano SILVELLO Con ricorso in data 25 ottobre 2005, l’allenatore professionista di seconda categoria Sergio BAGATTI, premesso: 1) di aver assunto con accordo in data 1° agosto 2004 la conduzione tecnica della prima squadra della TAVOLARA Calcio s.rl, partecipante al Campionato Regionale sardo di Eccellenza, per la stagione 2004/2005; 2) di aver pattuito con la suddetta società sportiva un compenso di euro 10.500,00 da corrispondersi in unica soluzione e (3) di non aver tuttavia ricevuto il compenso pattuito, ha adito questo Collegio chiedendo dichiararsi l’obbligo della predetta Società di pagare la somma di euro 10.500,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora. La Società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio a controdedurre, con lettera in data 28 novembre 2005 a firma del Presidente sig. Giovanni Antonio Pitta, premesso di aver ricevuto in ritardo la predetta nota della Segreteria del Collegio Arbitrale in quanto non indirizzata presso la sede legale della Società, contestava l’esistenza di un valido accordo tra le parti dal momento che quello prodotto dal ricorrente non sarebbe stato sottoscritto dal Presidente e legale rappresentante della Società convenuta, il quale non avrebbe neppure delegato alcun altro a sottoscriverlo in sua vece. Con la medesima lettera, il Presidente della Società ammetteva tuttavia di aver corrisposto in contanti al sig. Bagatti, a titolo di compenso per l’attività di allenatore dallo stesso svolta, l’importo di euro 30.000,00, senza pretendere il rilascio di alcuna ricevuta o quietanza, secondo prassi generalmente e da tempo adottata. Concludeva chiedendo l’intervento dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., al quale la lettera veniva altresì indirizzata, al fine di accertare l’identità del sottoscrittore dell’accordo intercorso in data 10 agosto 2004 con il sig. Bagatti, nonché la circostanza dell’avvenuto pagamento in contanti in favore di quest’ultimo dell’importo di euro 30.000,00, indicando a testimoni tutti i calciatori della squadra. Nel replicare alla Società convenuta, con nota in data 10 dicembre 2005 il ricorrente precisava, per quanto di interesse e rilevanza in questa sede, che il sottoscrittore, per la Tavolara Calcio srl dell’accordo del 1° agosto 2004 era il sig. Antonello Melca, rappresentante della Società convenuta in forza di delega apposta in calce al modulo di iscrizione al campionato eccellenza regionale per la stagione 2004-2005. Il ricorrente negava di aver mai ricevuto alcunché dal sig. Pitta. Con nota in data 16 gennaio 2006, la Segreteria di questo Collegio dava corso alla richiesta dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., inviando a quest’ultimo gli atti in suo possesso, per il seguito di competenza. Con nota in data 22 giugno 2006, il Capo dell’Ufficio Indagini trasmetteva a questo Collegio gli atti concernenti l’indagini svolta, unitamente a Relazione datata 13 giugno 2006 a firma del proprio Collaboratore, avv. Giovanni Coinu. In detta Relazione, si rappresenta che, in occasione dell’interrogatorio del sig. Pitta, questi ha: contestato formalmente, riservandosi di sporgere querela di falso, la autenticità della firma apposta in calce al modulo di iscrizione al campionato di eccellenza regionale per la stagione 2004-2005 e, quindi, la attribuzione in favore del sig. Melca della delega a rappresentare la Società e di concludere per essa accordi economici e non; ribadito di aver versato al ricorrente l’importo di euro 30.000,00 come corrispettivo dell’attività di allenatore per la stagione calcistica 2004- 2005, quanto ad euro 20.000,00 in contanti e quanto ad euro 10.000,00 mediante girata di assegno circolare intestato al Pitta medesimo, in corso di reperimento presso la banca; indicato sei testimoni della dazione del danaro al ricorrente. Interrogato il sig. Melca, questi ha confermato di essersi occupato della gestione di tutte le pratiche amministrative della Società relative all’iscrizione ed al tesseramento dei calciatori e dell’allenatore Sergio Bagatti nella stagione 2004-2005, dichiarando di aver egli sottoscritto in qualità di delegato del Presidente l’accordo economico con il ricorrente e di nulla sapere riguardo all’autenticità o meno della firma apposta in calce alla delega rilasciata in suo favore e ritenuta di pugno del Presidente Pitta. Ha infine confermato che, seppure per sua scienza diretta era usanza del Presidente Pitta elargire rimborsi spese in contanti e senza pretendere ricevute, mai aveva assistito a pagamenti in contanti in favore del sig. Bagatti. In sede di interrogatorio, il ricorrente ha confermato di non aver mai ricevuto i 30.000,00 euro che il Presidente Pitta asserisce di avergli corrisposto. La Relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini conclude affermando che se fosse dimostrata la falsità della firma attribuita al Presidente Pitta in calce al modulo di iscrizione al campionato di eccellenza regionale per la stagione 2004-2005 e, quindi, di attribuzione in favore del sig. Melca della delega a rappresentare la Società, l’accordo economico intercorso in data 1° agosto 2004 con il ricorrente sarebbe privo di validità ed efficacia, in quanto non opponibile alla Società, per essere stato sottoscritto da soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza. Al riguardo, si significa che il Presidente Pitta avrebbe conferito incarico ai propri legali per sporgere querela di falso presso le competenti Autorità. Se, al contrario, la firma fosse risultata autentica, occorrerebbe ulteriormente indagare in ordine all’effettivo pagamento della somma di euro 30.000,00 in favore del ricorrente. A tale ultimo riguardo, si segnala che manca, allo stato, la prova di detto pagamento, atteso che non è stata fornita prova documentale di tale dazione ed i testi indicati, sottoposti ad interrogatorio, hanno dichiarato di non aver mai assistito all’asserito pagamento. Il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta e valutata attentamente la Relazione dell’Ufficio Indagini e le sue conclusioni, ritiene che ad esse è, ad un tempo, necessario e sufficiente attenersi per la decisione della presente controversia. In ordine all’autenticità o meno della firma, attribuita al Presidente Pitta, apposta in calce al modulo di iscrizione al campionato di eccellenza regionale per la stagione 2004-2005 e, quindi, di attribuzione in favore del sig. Melca della delega a rappresentare la Società, il Collegio rileva che detto atto non è stato allegato alla documentazione ad esso trasmessa e che, in ogni caso, contro detta firma sussiste, allo stato delle conoscenze del Collegio, mero disconoscimento, atteso che avverso il documento che la espone non v’è contezza della presentazione da parte del Presidente Pitta della preannunciata querela di falso. Ne consegue che è in ogni modo precluso al Collegio di poter valutare la questione della autenticità di tale sottoscrizione. Nè può ritenersi che, in presenza dell’effettuato disconoscimento, fosse onere del ricorrente attivarsi per la relativa verificazione, ai sensi dell’art. 216 c.p.c., atteso che il sig. Bagatti ha inteso in questa sede valersi dell’accordo economico del 10 agosto 2004 e non dell’atto attributivo della delega al soggetto che detto accordo ha poi sottoscritto e la cui firma è stata oggetto di disconoscimento da parte del Presidente Pitta. Ciò posto in via preliminare, nel merito è agevole rilevare che, in ordine all’asserito pagamento dell’importo di euro 30.000,00 al ricorrente, la Società convenuta nulla è stata in grado di provare, nè in via documentale, esibendo ricevute o, quanto meno, mezzi di prova relativi al riferito assegno circolare di euro 10.000,00 asseritamente girato al sig. Bagatti, nè a mezzo degli indicati testimoni, che nulla hanno confermato al riguardo in sede di interrogatorio esperito dall’Ufficio Indagini F.I.G.C. Il Collegio osserva tuttavia che l’importo di euro 10.500,00, a differenza di quanto affermato dal sig. Bagatti nel ricorso introduttivo della presente vertenza, nell’accordo 1/8/04 non è stato pattuito a titolo di compenso bensì di “rimborso spesa”, titolo, questo, per il quale nessuna pretesa di riconoscimento può essere avanzata da parte di un allenatore professionista, ai sensi della vigente normativa federale. P.Q.M. Il Collegio, pronunciando in via definitiva, rigetta il ricorso promosso dal sig. Sergio BAGATTI nei confronti della Tavolara Calcio srl.
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