F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Domenico AFFUSO / VIGGIU’ RIFIORENTE ( 79/56 ) ARBITRI: sigg. Enio DI MARZIO e Patrizio LEOZAPPA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Domenico AFFUSO / VIGGIU’ RIFIORENTE ( 79/56 ) ARBITRI: sigg. Enio DI MARZIO e Patrizio LEOZAPPA Con ricorso del 20.03.06 l’allenatore dilettante di III° Categoria Affuso Domenico, regolarmente iscritto nei ruoli federali, adiva questo Collegio affinché fosse dichiarato l’obbligo della Società VIGGIU’ Rifiorente (Società militante nel Campionato di 1° cat. Girone “L” del Comitato Regionale Lombardo) del pagamento della somma pattuita nella misura indicata nel contratto stipulato (allegato “”A”” ) alla presente istanza, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2005 / 2006. A fondamento della sua richiesta, il ricorrente ha prodotto, in allegato, copia della scrittura privata, stipulato tra le parti in data 13.09.2005 e debitamente depositato; Con tale contratto è stato stabilito un premio di tesseramento pari ad €. 4.500,00 da pagarsi in n° 3 (tre) rate da €. 1.000,00 ciascuna, ed alle seguenti scadenze: al 30.01.06, al 28.02.06 ed al 31.03.06 ed un quarta rata da €. 1.500,00 al 30.04.06; Nella sua richiesta il ricorrente dichiara di non aver ricevuto alcuna rata del “Premio di tesseramento previsto”; . Chiede, pertanto, che venga fatto obbligo, alla Società VIGGIU’ Rifiorente, del pagamento della somma pattuita e non percepita di €. 4.500,00 oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Con le sue argomentazioni l’allenatore fa presente di essere stato esonerato, con effetto immediato in data 11.10.2005, e di averne preso atto con successiva raccomandata come prescritto dalle carte federali; Considerato che la Società convenuta, regolarmente invitata con RACCOMANDATA A.R. del 27.03.2006 – prot. n. 79/56/9, da parte di questo Collegio Arbitrale, ha svolto alcune considerazioni facendo rilevare quanto segue: a) che l’allenatore prima si sarebbe raccomandato per allenare promettendo di portare possibili sponsor e poi ha raggirato la Società; b) che, infatti, l’allenatore avrebbe indotto alla firma del contratto il D.S. sig. Zauri Antonio, con inganno e che, quest’ultimo, ha firmato senza accorgersi che si trattava di un contratto oneroso; c) che l’allenatore si è comportato male in quanto voleva effettuare due soli allenamenti in luogo dei tre previsti; d) che il nuovo co-presidente sig. Mai Mauro, avrebbe invitato telefonicamente l’allenatore per spiegargli la impossibilità a continuare il rapporto a motivo della situazione disastrosa della squadra; e) che il sig. Affuso non si è presentato a tale incontro; f) che la Società aveva intenzione di proporgli “”una collaborazione per la prossima stagione calcistica””; Dato atto che l’allenatore, con raccomandata del 17.06.06, in riscontro a quanto sopra, ha fatto rilevare, in sintesi ed a conferma del precedente ricorso: 1) di non essersi mai raccomandato per allenare; 2) di non aver raggirato nessuno, ma di aver sottoscritto regolare contratto che, prima della firma di entrambe le parti, è stato letto e, quindi, sottoscritto in quattro copie ed è stato regolarmente depositato; 3) di aver avuto sempre rapporti cordiali sia con la Società sia con i giocatori fino all’11.10.2005, data dell’esonero da parte del co-Presidente sig. Mai Mauro; 4) che, dopo aver chiesto delucidazioni in merito senza ottenere una risposta esauriente ha fatto la “”presa d’atto dell’esonero”” come prescritto dai regolamenti vigenti; 5) che, nonostante le ripetute richieste telefoniche e scritte, la Società, allo stato non ha ancora onorato gli impegni assunti con il contratto stipulato e regolarmente depositato; 6) che, pertanto, nel confermare integralmente il precedente ricorso, chiede a questo Collegio Arbitrale di fare obbligo alla Società del rispetto dell’accordo sopra citato; Ciò premesso osserva il Collegio: I°) se l’allenatore ha effettuato meno allenamenti dei tre previsti perché ciò non gli è stato contestato nelle forme stabilite al momento dell’accaduto; II°) il contratto, che risulta peraltro depositato, dal momento che è stato sottoscritto da un dirigente abilitato alla firma e reca, altresì, il timbro della Società stessa, allo stato risulta valido a tutti gli effetti di legge; III°) se l’allenatore si fosse allontanato dalla Società da solo, senza essere stato esonerato, anche questa mancanza gli doveva essere contestata formalmente al momento dell’accaduto, ma ciò non è stato fatto; IV°) da ultimo va chiarito che, fra una Società ed un allenatore, può essere stipulato accordi relativi ad una sola stagione calcistica e non può essere, come affermato dalla società di: “”proporgli una collaborazione per la prossima stagione calcistica””; Considerato, pertanto, che in relazione ai fatti chiari nella loro sostanza e qui dettagliatamente richiamati, il Collegio può accogliere integralmente il ricorso dell’allenatore signor Affuso Domenico. P.Q.M. Il Collegio accoglie integralmente il ricorso e dichiara l’obbligo della Società VIGGIU’ Rifiorente di corrispondere all’allenatore dilettante signor Affuso Domenico, la somma di €. 4.500,00 a saldo delle sue competenze relative al premio di tesseramento per la stagione sportiva 2005 / 2006, oltre alla somma di €. 100,00 per accessori equitativamente calcolati, per un ammontare complessivo di €. 4.600,00. . L’importo complessivo liquidato andrà maggiorato degli interessi, fino alla data dell’effettivo soddisfo, al tasso legale. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste delle disposizioni dell’art. 94 ter, comma 13 delle N.O.I.F. e collegato all’art. 7, comma 6 bis del C.G.S.
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