F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all.Francesco TUDISCO / S.C. RINASCITA CAMPAGNA VERDE ( 81/56 ) ARBITRI: Sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006
VERTENZA: all.Francesco TUDISCO / S.C. RINASCITA CAMPAGNA VERDE
( 81/56 )
ARBITRI: Sigg. Cesare DOBICI e Angelo AGUS
Con ricorso del 15 febbraio 2006 l’allenatore dilettante sig. Francesco Tudisco, per il tramite dell’avv. Eduardo Chiacchio, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Società Rinascita Campagna Verde nella stagione sportiva 2005/2006 come allenatore della prima squadra partecipante al Campionato di eccellenza.
Nel ricorso viene precisato che, con regolare scrittura privata, in data 10 settembre 2005, la Società Rinascita Campagna Verde si era impegnata a corrispondere all’allenatore un premio di tesseramento annuo di € 10.500,00 (diecimilacinquecento/00) da pagarsi in quattro rate con le seguenti modalità:
Euro 2.625,00 al 20 novembre 2005 Euro 2.625,00 al 20 dicembre 2005
Euro 2.625,00 al 20 febbraio 2006; Euro 2.625,00 al 20 marzo 2006.
Con il reclamo in esame, il legale dell’allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società
Rinascita Campagna Verde di corrispondere al suo assistito l’importo di € 5.250,00
(cinquemiladuecentocinquanta/00) non avendo egli ricevuto le rate di novembre e di dicembre
2005, richiede, inoltre, un ulteriore importo di € 208,00 (duecentootto/00) quale rimborso delle spese di viaggio sostenute ed anche queste non corrisposte per una richiesta complessiva di €
5.458,00 (cinquemilaquattrocentocinquantotto/00) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Segretario di questo Collegio Arbitrale con Raccomandata A.R. del 14 aprile 2006 invitava la
Società Rinascita Campagna Verde a controdedurre, la Società, con raccomandata del 15 aprile
2005, per il tramite del proprio legale, replicava al ricorso affermando di aver esonerato il sig. Francesco Tudisco in data 7 dicembre 2005 e che a quella data aveva già corrisposto all’allenatore l’intera somma di € 10.540,00 (diecimilacinquecentoquaranta/00) a mezzo di n. 2 assegni bancari
(Banca Carime – Fil. Campagna), rispettivamente n. 5.005.606.426- 2 di euro 5.000,00 del 2/9/2005 e n. 5.005.606.430-06 di euro 5.540,00 del 10/10/2005, a firma del Presidente e legale rapp.te p.t. dell’AS Rinascita Capagna Verde”. Di quanto affermato allegava fotocopie recto e verso dei due titoli menzionati che risultano emessi dalla Società in argomento e regolarmente incassati dal sig. Francesco Tudisco.
Con successiva lettera del 9 maggio 2006, in risposta alle controdeduzioni della Società il legale del Tudisco ribadiva quanto affermato nel ricorso e chiedeva che il Collegio ritenesse nulla ed inammissibile la “memoria ex adverso prodotta considerato che non sono stati allegati gli assegni citati con conseguente insanabile vizio di contraddittorio”.
Il legale della Società Rinascita Campagna Verde con lettera del 19 maggio 2006, nell’allegare nuovamente copia degli assegni sopra richiamati, confermava sostanzialmente quanto affermato nella precedente raccomandata e chiedeva pertanto il rigetto della domanda del ricorrente perché destituita di ogni comprensibile riscontro oggettivo.
L’avvocato dell’allenatore con lettera raccomandata del 19 aprile 2006 contestava quanto affermato dalla Società Rinascita Campagna Verde ed affermava “che a tutt’oggi il sig. Tudisco lamenta anche il mancato pagamento degli importi pattuiti alle scadenze del 20/02/2206 e del 20/03/2006 per un totale di € 5.250,00”. Il medesimo legale, con successiva raccomandata del 30 maggio 2006, ribadiva le eccezioni di nullità ed inammissibilità delle note difensive proposte e faceva notare la stranezza che al 10 ottobre 2005 fosse stato già saldato l’intero importo pattuito per l’intero campionato la cui ultima rata sarebbe scaduta il 20 marzo 2006.
Nelle loro raccomandate ambedue i legali richiedevano la condanna della controparte al pagamento delle spese legali.
Premesso quanto sopra il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, considerato che:
la Società Rinascita Campagna Verde è stata in grado di provare l’avvenuto pagamento del premio di tesseramento mediante la produzione della fotocopia dei due assegni per complessivi € 10.540,00 (diecimilacinquecentoquaranta/00);
non è stata fornita alcuna documentazione a fronte della richiesta di € 208,00 quale rimborso spese di viaggio sostenute dal sig. Tudisco;
non può essere presa in considerazione la richiesta delle spese legali formulata dai difensori delle parti;
non ritiene il ricorso meritevole di accoglimento
P.Q.M.
il Collegio ritiene di non poter accogliere il ricorso del sig. Francesco Tudisco.
La presente delibera è inappellabile.
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