F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all.Emanuele BOTTONI – A.S. LIRENAS PIGNATARO ( 82/56 ) ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Antonio BARATTA

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all.Emanuele BOTTONI – A.S. LIRENAS PIGNATARO ( 82/56 ) ARBITRI:sigg. Mariano SILVELLO e Antonio BARATTA Con ricorso del 3/3/06 l’allenatore di base Emanuele Bottoni, regolarmente iscritto nei ruoli del STF della FIGC, ha chiesto a questo Collegio di far obbligo alla Soc. A.S. Lirenas Pignataro partecipante al campionato Regionale Laziale di Prima Categoria, Girone H, stagione sportiva 2004/2005 di corrispondergli la somma di Euro 2.800,00 a saldo delle spettanze complessive pattuite di Euro 8.000, dalle quali va detratta la somma di Euro 5.200,00 gia’ saldata, oltre gli interessi di mora derivanti dalla svalutazione monetaria. Asserisce che a fronte di un accordo stipulato e regolarmente depositato in data 06/10/2004, la societa’ A.S. Lirenas Pignataro si era impegnata a corrispondergli un premio tesseramento di Euro 4.500,00 piu’ un rimborso spese di Euro 3.500,00 il tutto pagabile in quattro rate con scadenze bimestrali a partire dal 23/09/2004 con termine 31/05/2005. La A.S. Lirenas Pignataro invitata da questo Collegio Arbitrale a produrre le sue controdeduzioni , non ha risposto. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso proposto dall’allenatore dilettante Emanuele Bottoni e fa obbligo alla societa’ A.S. Lirenas Pignataro di pagargli la somma di Euro2.800,00 . L’importo complessivo andra’ maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale. La presente delibera e’ inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalita’, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato all’art.7 comma 6 bis del CGS.
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