F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all.Gianfranco PUSCEDDU / SAVONA CALCIO s.r.l. ( 85/56 ) ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Paolo BARTALUCCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all.Gianfranco PUSCEDDU / SAVONA CALCIO s.r.l. ( 85/56 ) ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Paolo BARTALUCCI Con ricorso inviato il 23/3/2006 l’allenatore Gianfranco PUSCEDDU adiva questo Collegio Arbitrale esponendo di essere tesserato per la Società Savona Calcio a decorrere dalla stagione sportiva 2005/2006 come allenatore della squadra partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti serie D Interregionale. Il ricorrente precisava che con scrittura privata sottoscritta l’1/08/2005 e regolarmente depositata presso il Comitato Regionale Liguria, la suindicata Societa’ si era impegnata a corrispondergli la somma di € 8000,00 da pagarsi in quattro rate di €.2000 il 30-10-2005, il 30-01- 2006, il 30-04- 2006 e il 30-05-2006. Con il reclamo in esame il signor PUSCEDDU nel segnalare di essere stato esonerato dall’incarico di allenatore della squadra il 20/12/2005 chiedeva a questo Collegio di far obbligo alla Società Savona Calcio di corrispondergli il pagamento delle prime due rate scadute in data 30-10-2005 e 30-01-2006 e non pagate. In data 27/6/2006 perveniva a questo Collegio Arbitrale con lettera raccomandata una dichiarazione sottofirmata dell’allenatore di base signor Gianfranco PUSCEDDU, il quale affermava che la Società Savona Calcio aveva ottemperato all’obbligo del pagamento delle spettanze a lui dovute. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, preso atto che il sig. PUSCEDDU nella sua, di cui al punto precedente, dichiara di avere avuto soddisfazione in merito al credito vantato, chiede di sospendere la vertenza in atto in quanto non sussistono piu’ i presupposti per continuare il contenzioso. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale dichiara cessata la materia del contendere.
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