F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA:all.Alessandro RUSSO / S.S.D.SAPRI CALCIO S.p.A. ( 103/56 ) ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006
VERTENZA:all.Alessandro RUSSO / S.S.D.SAPRI CALCIO S.p.A.
( 103/56 )
ARBITRI:sigg.Ivano CORRADA e Sebastiano SCARFATO
Con ricorso dell’8/05/2006 l’allenatore sig.Alessando RUSSO,assunto dalla S.S.D.SAPRI CALCIO S.p.A.,partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti del Comitato Interregionale,quale tecnico della prima squadra per la stagione 2005/06,chiede a questo Collegio di fare obbligo alla citata Società di corrispondergli la somma complessiva netta di € 7.500,oo.
A sostegno delle sue richieste,il ricorrente,esonerato con comunicazione scritta del 30/01/06 versata in atti,ha prodotto in allegato copia della scrittura privata/contratto economico,regolarmente depositato presso il Comitato Interregionale l’11/10/2005,stipulato con la S.S.D.SAPRI CALCIO S.p.A.,per la somma complessiva di € 7.500,oo,da corrispondersi in n.5 rate e sottoscritto da entrambe le parti.
La S.S.D.SAPRI CALCIO S.p.A.,ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio,con raccomandata A/R del 17/05/2006,non ha fatto pervenire controdeduzioni.
Il Collegio Arbitrale,esaminata la documentazione in atti,ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento.
P.Q.M.
Delibera di fare obbligo alla S.S.D.SAPRI CALCIO S.p.A. di pagare in favore del sig.Alessandro RUSSO la somma complessiva di € 7.500,oo,al lordo oltre interessi legali a far data dalle singole rate scadute e sino all’effettivo soddisfo.
Con riferimento alle spese del presente giudizio,questo Collegio precisa che nulla è dovuto al ricorrente.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CSG.
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