F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all. Massimiliano MADDALONI / A.S. CECINA ( 104/56 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mauro DALL’AGLIO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all. Massimiliano MADDALONI / A.S. CECINA ( 104/56 ) ARBITRI: sigg. Vincenzo TRAMONTANO e Mauro DALL’AGLIO L’allenatore dilettante Massimiliano MADDALONI ricorre in data 04 maggio 2006 avverso la A.S. CECINA di Cecina (LI) richiedendo il pagamento di € 9.000,00 per la stagione sportiva 2005/2006, oltre gli interessi di mora ed il risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Asserisce l’allenatore che a fronte di scrittura privata, regolarmente depositata, con la quale l’Associazione Sportiva si era impegnata a corrispondere la somma annuale di € 15.000,00 oltre ad € 3.000,00 per raggiungimento salvezza, aveva percepito solamente la somma di € 9.000,00 rimanendo così creditore nei confronti della società della restante somma di € 6.000,00 relativa alle quattro mensilità da marzo a giugno 2006 oltre la somma di € 3.000,00 quale premio salvezza; di essere stato esonerato verbalmente in data 12 marzo 2006 ma di essere rimasto comunque a disposizione della squadra; richiede, pertanto, il pagamento dell’importo complessivo di € 9.000,00=. La società sportiva non ha controdedotto; l’allenatore ha comunicato che nulla più aveva a pretendere, avendo raggiunto un accordo con la Società Sportiva Cecina Calcio sulle somme ancora da percepire come da allegata raccomandata liberatoria datata 12 luglio 2006. IL COLLEGIO esaminata la documentazione pervenuta, preso atto che l’allenatore dilettante signor Massimiliano Maddaloni ha rinunciato al ricorso avendo raggiunto un accordo in merito alle proprie pretese, ritiene che non sussistano più le motivazioni economiche del ricorrente nei confronti della A.S. CECINA e prende atto che è venuta meno la materia della controversia. P.Q.M. Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.
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