F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all. Marco FRASCA / A. CIMINA RONCIGLIONE ( 106/56 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Roberto SANTANIELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 2 del 11 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 64 del 20 novembre 2006 VERTENZA: all. Marco FRASCA / A. CIMINA RONCIGLIONE ( 106/56 ) ARBITRI: sigg. Mariano SILVELLO e Roberto SANTANIELLO Con ricorso del 18 maggio 2006, il signor Marco Frasca, allenatore di base, iscritto ai ruoli del S.T. della F.I.G.C. , assunto dall’A.C. Cimino Ronciglione, compagine partecipante al campionato di prima categoria, in qualita’di tecnico della prima squadra per la stagione sportiva 2004/05, chiede a codesto Collegio di far obbligo alla citata societa’, di corrispondergli la somma riguardante gli emolumenti relativi ai mesi di marzo e aprile 2005, ammontanti ad Euro 700.00 (settecento) oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. L’istante a sostegno della propria pretesa, allegava una copia dell’accordo economico sottoscritto dalle parti, e regolarmente depositato presso il Comitato Regionale LAZIO della LND, dove la societa’ s’impegnava a corrispondere al ricorrente la somma di Euro 350.00 mensili, comprensivi di due allenamenti settimanali. Premesso quanto sopra,il tecnico comunicava di aver terminato il campionato regolarmente e lamentava il mancato pagamento delle due ultime mensilita’. La societa’ invitata a fornire le proprie controdeduzioni dichiarava : 1) Di ritenere nullo il ricorso, in quanto presentato oltre il termine consentito. 2) Di aver trattenuto le mensilita’ spettanti, per la riduzione degli allenamenti durante le feste Natalizie, in quanto il campo a causa del maltempo era impraticabile. Il Collegio, esaminati gli atti in suo possesso, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento, in quanto le tesi difensive della societa’ sono infondate ed non sufficenti per rigettare il ricorso. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso,e fa obbligo alla societa’ A.Cimina Ronciglione del pagamento a favore dell’allenatore Marco Frasca della somma di euro 700.00 per le mensilita’ di marzo e aprile, piu’ Euro 14.00 per gli interessi di mora per un totale di Euro 714.00 oltre agli interessi legali fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera e’ inappellabile ed immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini,modalita’,tutele e sanzioni previste dall’art.94 ter,comma13 delle NOIF e collegato all’art.7, comma 6 bis del C.G.S.
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