F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all. Andrea DE GREGORIO / U.S. SAN GIORGIO APRICENA ( 117/56 ) ARBITRI: sigg. Damiano PALLOTTINO e Angelo AGUS

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all. Andrea DE GREGORIO / U.S. SAN GIORGIO APRICENA ( 117/56 ) ARBITRI: sigg. Damiano PALLOTTINO e Angelo AGUS Con ricorso del 31 maggio 2006, per il tramite del suo legale avv. Giuseppe Violante, il signor Andrea de Gregorio, allenatore dilettante di base tesserato della F.I.G.C., esponeva che in data 3 settembre 2005 aveva stipulato con la U.S. San Giorgio Apricena un accordo economico - regolarmente depositato il 25 ottobre 2005 presso il competente Comitato Regionale Puglia -, avente ad oggetto il conferimento per la stagione calcistica 2005/2006 dell’incarico di allenatore responsabile della prima squadra della Società partecipante al campionato di eccellenza, che prevedeva un compenso globale annuo di € 10.500,00. Dichiarava di essere stato costretto ad astenersi dal lavoro nel periodo compreso tra il 13 e il 17 novembre 2005 a causa di una “sindrome influenzale”, come da certificato medico inviato alla Società e regolarmente allegato al ricorso, e che in data 18 novembre 2005, recatosi al campo per la ripresa degli allenamenti, constatava come gli stessi fossero diretti da altro tecnico, dichiarandosi comunque disposto a rimanere a disposizione, come da comunicazione di pari data alla Società (anch’essa allegata al ricorso), inviata altresì al Presidente regionale della L.N.D., all’AIAC Nazionale e al Settore Tecnico Federale. Esponeva di essere stato formalmente esonerato dalla Società in forza della nota del 19 novembre 2005, allegata al ricorso, e lamentava di non aver percepito dalla Società un importo totale di € 8.500,00, chiedendo conseguentemente a questo Collegio Arbitrale di condannare la U.S. San Giorgio Apricena al pagamento della suddetta somma, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Con memoria del giugno 2006, per il tramite del suo legale avv. Gaetano Giglio, la Società eccepiva l’inammissibilità del ricorso, contestava quanto ivi dedotto, e avanzava contestualmente domanda riconvenzionale per la restituzione da parte dell’allenatore di quanto corrisposto dalla Società, sostenendo molteplici argomentazioni a sostegno di presunti inadempimenti da parte del signor Andrea de Gregorio, argomenti peraltro non sorretti da alcun riscontro probatorio. La palese fondatezza del ricorso, non scalfita dalle controdeduzioni della Società (attesa l’assoluta assenza di qualsivoglia elemento documentale comprovante le stesse), esonera questo Collegio Arbitrale dal compito di esaminare le diverse eccezioni sollevate dalla Società, tra l’altro efficacemente confutate dallo stesso ricorrente nelle successive controdeduzioni del 28 giugno 2006. P.Q.M. Il Collegio dichiara l’obbligo della U.S. SAN GIORGIO APRICENA a corrispondere al signor Andrea de Gregorio la somma totale di € 8.500,00 + € 170,00 per interessi e accessori equitativamente calcolati, ai quali andranno aggiunti gli interessi al tasso legale fino alla data dell’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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