F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA:all.Andrea DIVINCENZO /VIRTUS NONE ( 120/56 ) ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006
VERTENZA:all.Andrea DIVINCENZO /VIRTUS NONE
( 120/56 )
ARBITRI:sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Il signor Divincenzo Andrea, allenatore dilettante, con ricorso del 09.06.2006 ha chiesto a questo Collegio di fare obbligo alla Società Virtus None, campionato di 2^ Categoria piemontese, di pagargli la somma netta di € 1.800,00 a saldo spettanze oltre interessi e risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il ricorrente ha esibito copia del contratto sottoscritto in data 19.07.2005, non depositato presso il competente Comitato di appartenenza, da cui risulta che la Società si è impegnata a corrispondergli la somma di € 2.800,00 a titolo di premio di tesseramento da pagare in quattro rate di € 700,00 cadauno, aventi scadenze al 27 agosto e 19 dicembre dell’anno 2005 e 30 marzo e 30 maggio dell’anno 2006, oltre a rimorso spese come per legge.
Il ricorrente ha esibito, inoltre, copia della lettera raccomandata, datata 23.01.2006, inviata alla Società Virtus None, con la quale ha comunicato la presa d’atto dell’esonero ed il restare a disposizione fino al termine della stagione sportiva, a seguito della lettera del 06.12.2006, inviatagli dal Presidente e dal Direttore Sportivo signor Latina.
La Società convenuta ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio, in data 01.07.2006, ha controdedotto sostenendo che il ricorrente “non è mai stato tesserato con la Società perché già alla terza giornata di campionato era stato sanzionato con quattro giornate di squalifica”.
In base agli elementi sopra descritti il Collegio osserva che il ricorso è parzialmente fondato. Quanto sostenuto dalla Società relativamente alla circostanza che l’allenatore non è stato tesserato è irrilevante in quanto tale condizione non fa venire meno il rapporto economico instauratosi tra le parti,anche in considerazione che allo stesso è stato pagato parte del premio di tesseramento, pari ad
€ 1.000,00=, a fronte di € 2.800,00= pattuito; è, altresì, irrilevante la squalifica di tre giornate inflitta al ricorrente alla quarta giornata del campionato.
Tanto premesso, avendo le parti sottoscritto un accordo contenente un premio tesseramento pari ad
€ 2.800,00, superiore al massimale di € 2.300,00, previsto nell’accordo tra le Società della L.N.D. ed A.I.A.C., al ricorrente vanno riconosciuti € 1.300,00= tenuto conto che la somma di € 1.000,00 sono già state corrisposte al ricorrente.
Avendo le parti commesso la violazioni di norme federali le stesse vanno deferite ai competenti
Organi della Giustizia Sportiva.
P.Q.M. Il Collegio delibera:
1)- di accogliere parzialmente il ricorso dell’allenatore dilettante DIVINCENZO Andrea, accerta a favore dello stesso un credito di € 1.300,00= a saldo del premio di tesseramento per la stagione
2005/2006 e di € 38,00 per interessi di mora, per un totale di € 1.338,00= e fa obbligo alla Società
Virtus None di corrispondergli dette somme.
2)- di stabilire che da oggi fino all’effettivo soddisfo decorrono gli interessi legali.
3)- per aver pattuito un compenso superiore a quello stabilito dalle intese LND-AIAC,si deferisce la Società VIRTUS NONE all’Organo Disciplinare di competenza,mentre per quanto riguarda l’allenatore signor Andrea DIVINCENZO si trasmettono gli atti alla Procura Federale per gli adempimenti di competenza.
4)- di dichiarare la presente delibera definitiva ed immediatamente eseguibile.
5)- di dare atto che l’esecuzione della presente è soggetta al rispetto dei termini, delle modalità, delle tutele e delle sanzioni previste dall’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e del collegato art. 7 comma 6 bis del C.G.S.-
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