F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA:all.Giovanni LECCE / A.S.D.FONTECHIARI CALCIO ( 123/56 ) ARBITRI:sigg.Paolo BARTALUCCI e Damiano PALLOTTINO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA:all.Giovanni LECCE / A.S.D.FONTECHIARI CALCIO ( 123/56 ) ARBITRI:sigg.Paolo BARTALUCCI e Damiano PALLOTTINO Con ricorso del 30/05/006 l’allenatore di base signor Giovanni LECCE ha chiesto a questo Collegio l’accertamento di un suo credito nei confronti dell’A.S.D.FONTECHIARI CALCIO per spettanze relative alla stagione sportiva 2005/06. Il ricorrente ha esposto che con scrittura privata,stipulata in data 5//11/2005 e regolarmente depositata presso il C.R.Lazio della L.N.D.,la società convenuta gli aveva affidato per la stagione sportiva 2005/06 l’incarico di allenatore della prima squadra,partecipante al campionato regionale di Seconda Categoria,obbligandosi a corrispondergli un premio di tesseramento annuo di € 2.000,oo da pagarsi in quattro rate mensili di € 500,oo cadauna.Il tesserato dichiara di essere rimasto creditore a conclusione del rapporto per esonero,avvenuto verbalmente il 9/01/2006,della somma complessiva di € 1.000,oo a saldo ratei del 28/02/2006 e 30/04/2006. Ha chiesto pertanto che venga fatto obbligo alla società di versargli la predetta somma di € 1.000,oo con gli accessori di rito. La società A.S.D.FONTECHIARI CALCIO,ritualmente invitata,non ha controdedotto. Il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Il Collegio osserva che la socieà convenuta, in ordine alla pretesa sostanziata da accordo scritto pienamente valido e prodotto in atti,non avendo presentato osservazioni alle richieste del tecnico ricorrente,non può essere sollevata dall’obbligo assunto. Va pertanto dichiarato l’obbligo dell’A.S.D.FONTECHIARI CALCIO di pagare all’allenatore di base signor Giovanni LECCE la somma di € 1.000,oo,quale residuo premio di tesseramento per la stagione sportiva 2005/06. A titolo di accessori equitativamente determinati,va liquidato l’ulteriore importo di € 16,oo. P.Q.M. Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’A.S.D.FONTECHIARI CALCIO di corrispondere all’allenatore di base Giovanni LECCE la somma complessiva di € 1.016,oo a saldo competenze maturate e non riscosse per la stagione sportiva 2005/06,oltre a interessi a tasso legale,che decorreranno da oggi all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità, tutela e sanzioni previste dalle vigenti disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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