F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all.Antonio BUCCINI / A.S.D. VIRGILIO MAROSO ( 129/56) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all.Antonio BUCCINI / A.S.D. VIRGILIO MAROSO ( 129/56) ARBITRI: sigg. Angelo AGUS e Cesare DOBICI Con ricorso del 21 Giugno 2006 e successiva integrazione (su richiesta della segreteria di questo Collegio Arbitrale) del 30 Giugno 2006, l’allenatore BUCCINI ANTONIO, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito a questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la società A.S.D. VIRGILIO MAROSO nella stagione sportiva 2005/2006 come allenatore dei portieri della prima squadra partecipante al campionato di eccellenza Umbro. Nel ricorso viene precisato che, con accordo tra società e allenatore, sottoscritto in data 06/09/2005, la società sopra citata si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento annuo lordo di € 3.600,00(tremilaseicento), suddiviso in nove mensilità di € 400,00 (quattrocento) ciascuna, a partire dal mese di Agosto 2005 al mese di Aprile 2006. Con il ricorso in esame, l’allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla società A.S.D. VIRGILIO MAROSO,di corrispondergli la somma di € 2.400.00 (duemilaquattrocento), corrispondenti all’impegno verbale da lui preso con la società per il doppio incarico di allenatore dei portieri e allenatore della squadra Juniores, per i mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, il quale prevedeva un bonus aggiuntivo di € 200.00 (duecento) alle scadenze previste nell’accordo iniziale del 6/09/2005 a partire dal mese di Dicembre 2005, regolarmente rimborsato in data 27/01/2006. Il 4/07/2006, la segreteria di questo Collegio Arbitrale con raccomandata A.R. invitava la A.S.D. VIRGILIO MAROSO a controdedurre entro i termini previsti dal regolamento. A tale richiesta la società non ha fatto pervenire nessuna osservazione scritta. Premesso quanto sopra il Collegio, esaminata la documentazione pervenuta, ritiene il ricorso di essere meritevole di parziale accoglimento, per i seguenti motivi: - la società non ha controdedotto alle richieste dell’allenatore BUCCINI Antonio; - il rimborso richiesto di ulteriori € 200,00(duecento) non è documentato e quindi non ha nessuna validità; P.Q.M. Il Collegio Arbitrale, accoglie parzialmente il ricorso dell’allenatore BUCCINI Antonio e fa obbligo alla società A.S.D. VIRGILIO MAROSO di pagargli la somma di € 1.600,00 (milleseicento). L’importo complessivo andrà maggiorato degli interessi maturati fino alla data dell’effettivo soddisfo al tasso legale. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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