F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA:all.Gioacchino MARANGIO / A.S.D.MONTALBANO CALCIO ( 134/56 ) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Angelo AGUS
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006
VERTENZA:all.Gioacchino MARANGIO / A.S.D.MONTALBANO CALCIO
( 134/56 )
ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Angelo AGUS
Con due distinte richieste l’una del 26.05.2006 relativa alla stagione 2004/2005 e la seconda del
19.07.2006 per la stagione 2005/2006 l’allenatore MARANGIO Gioacchino ha adito questo Collegio Arbitrale chiedendo di dichiarare l’obbligo alla società ASD MONTALBANO CALCIO di pagare la somma di euro 5.000,00 quale premio di tesseramento oltre ad euro 3.578,40 per rimborso spese chilometriche come da tabella prodotta in ricorso per la stagione 2004/2005; di pagare la somma di euro 9.000,00 quale premio di tesseramento e euro 2.073,60 per rimborso spese chilometriche come da tabella per la stagione 2005/2006, per un totale di 19.652,00 euro.
A sostegno della sua richiesta l’allenatore ha prodotto copia degli accordi regolarmente depositati con i quali la società ha pattuito in data 01.08.2004 di corrispondere un premio tesseramento di euro 8.500,00, da pagarsi in quattro rate di euro 2.300,00 al 30.10.2004; di euro 2.300,00 al
30.12.2004; di euro 2.400,00 al 10.03.2005 e euro 1.500,00 al 10.05.2005, oltre rimborso spese chilometriche, pari ad 1/5 del costo della benzina, per la stagione 2004/2005 ed un secondo accordo stipulato il 24.07.2005 con il quale la società, per la stagione sportiva 2005/2006 si è impegnata di corrispondere un premio di tesseramento di 10.500,00 euro da pagarsi in quattro rate di euro
2.625,00 cadauna con scadenza 30.10.2005; 30.12.2005; 28.02.2006 e 30.02.2006 oltre a rimborso spese chilometriche.
In data 03.11.2005 la società ha comunicato di esonerarlo dall’incarico quale responsabile della prima squadra partecipante al campionato di Eccellenza pugliese, ringraziandolo per il lavoro svolto nella stagione precedente (2004/2005), con la vittoria nel campionato promozione e nelle prime undici giornate della stagione in corso (2005/2006).
Con nota del 09.11.2005 il signor MARANGIO, preso atto dell’esonero, ha richiesto alla società di corrispondergli le spettanze dovute, premi di tesseramento e rimborso spese, fermi restando i vincoli contrattuali fino alla scadenza del contratto 2005/2006.
La società convenuta, ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio a controdedurre, non ha fatto pervenire nessuna nota difensiva.
Il Collegio esaminata la documentazione prodotta in ricorso ritiene il ricorso meritevole di accoglimento non avendo la società contestato le richieste dell’allenatore signor MARANGIO Gioacchino.
P.Q.M.
Il Collegio in accoglimento del ricorso fa obbligo alla Società A.S.D. MONTALBANO CALCIO di pagare all’allenatore signor MARANGIO Gioacchino la somma di euro 5.000,00 quale residuo del premio tesseramento per la stagione sportiva 2004/2005 oltre ad euro 3.578,40 per spese chilometriche; la somma di euro 9.000,00 quale premio di tesseramento residuo per la stagione sportiva 2005/2006 oltre al rimborso di spese chilometriche pari ad euro 2.073,60 per una somma complessiva di euro 19.652,00.
La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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