F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA:all.Vincenzo NUNZIATA / A.S.ATLETICO TRIVENTO ( 136/56 ) ARBITRI:sigg.Paolo BARTALUCCI e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006
VERTENZA:all.Vincenzo NUNZIATA / A.S.ATLETICO TRIVENTO
( 136/56 )
ARBITRI:sigg.Paolo BARTALUCCI e Cesare DOBICI
Con ricorso del 29/06/2006 l’allenatore di base Vincenzo NUNZIATA adiva questo Collegio per l’accertamento di un suo credito di € 5.300,oo nei confronti dell’A.S.ATLETICO TRIVENTO per competenze relative alla stagione sportiva 2004/05.
Il tecnico ha esposto che,con accordo stipulato il 20/08/2004 e regolamente depositato al C.R.MOLISE,la convenuta gli aveva affidato la conduzione tecnica della prima squadra per la stagione sportiva 2004/05,obbligandosi a corrispondergli un premio tesseramento annuo di €
9.500,oo,da pagarsi in quattro rate:al 15/10/2004 per € 2.300,oo;al 30/12/2004 € 2.400,oo;al
15/03/2005 € 2.400,oo e al 30/12/2005 per € 2.400,oo.
Il tesserato dichiara di essere rimasto creditore della somma di € 5.300,oo per le rate scadute del
15/03/2005,30/05/2005 e in parte della rata del 30/12/2004 e non riscosse.
Ha chiesto pertanto che venga fatto obbligo alla società convenuta di pagargli la predetta somma di
€ 5.300,oo con gli accessori di rito.
La società convenuta,ritualmente invitata,non ha presentato controdeduzioni. Il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.
Il Collegio osserva che la socieà in ordine alla pretesa sostanziata da accordo scritto,pienamente valido,prodotto in atti,non avendo fatto pervenire osservazioni alla domanda dell’allenatore Vincenzo NUNZIATA non può essere sollevata dall’obbligo assunto.
Va,quindi,riconosciuto il credito richiesto dal tecnico ricorrente della somma di € 5.300,oo. A titolo di accessori,equitativamente determinati,va liquidata l’ulteriore somma di € 66,oo.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo dell’A.S.ATLETICO TRIVENTO di corrispondere all’allenatore di base signor Vincenzo NUNZIATA la somma complessiva di €
5.366,oo a saldo competenze maturate e non riscosse,riferite alla stagione sportiva 2004/05,oltre a interessi a tasso legale,che decorreranno da oggi all’effettivo soddisfo.
La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva,nel rispetto dei termini,modalità,tutela e sanzioni previste dalle vigenti disposizioni dell’art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.7 comma 6 bis del CGS.
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