F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all. Giordano PAOLONI / U.S. TRUENTINA C.di L. ( 138/56 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2006/2007 – Comunicato Ufficiale n. 3 del 25 novembre 2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale LND n. 73 del 30 novembre 2006 VERTENZA: all. Giordano PAOLONI / U.S. TRUENTINA C.di L. ( 138/56 ) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sebastiano SCARFATO Con ricorso del 21 giugno 2006 l’allenatore di base signor Giordano Paoloni, regolarmente iscritto nei ruoli federali, ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di essere stato tesserato per la Società U.S.Truentina nella stagione sportiva 2005/2006 come allenatore della prima squadra, partecipante al Campionato di Eccellenza. Nel ricorso il signor Giordano Paoloni precisa che, con regolare scrittura privata in data 6 ottobre 2005 la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli la somma annuale di € 7.500,00 (Settemilacinquecento/00) con le seguenti modalità: 1) Euro 1.500,00 al 31 ottobre 2005; 2 ) Euro 2.000,00 al 31 dicembre 2005; 3 ) Euro 2.000,00 al 28 febbraio 2006; 4) Euro 2.000,00 al 31 marzo 2006. Con il reclamo in esame, il signor Paoloni chiede a questo Collegio di far obbligo alla Società U.S. Truentina di corrispondergli € 4.500,00 (Quattromilacinquecento/00) quale importo non pagato del compenso annuo pattuito oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria, avendo ricevuto esclusivamente la prima rata di € 1.500,00 (millecinquecento/00) e parte della seconda pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00). Il signor Paoloni ha fatto presente altresì, che con comunicazione del 1° marzo 2006, era stato esonerato dall’incarico di tecnico responsabile della prima squadra e che di conseguenza lui, nel prendere atto dell’esonero, con raccomandata del 2 marzo successivo,si era messo a disposizione della Società. Considerato che la Società convenuta, regolarmente invitata con Raccomandata A.R. del 7 luglio 2006 da parte del Segretario di questo Collegio Arbitrale, nulla riteneva di controdedurre, il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene che il ricorso è meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l’obbligo della Società U.S. Truentina di corrispondere all’allenatore signor Giordano Paoloni la somma di € 4.500,00 (Quattromilacinquecento/00) relativa al saldo delle sue competenze per la stagione sportiva 2005/2006 oltre gli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 50,00 (Cinquanta/00) per complessivi € 4.550,00 (Quattromilacinquecentocinquanta/00) ed alla svalutazione monetaria fino all’effettivo soddisfo. La presente delibera è inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell’art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 7 comma 6 bis del CGS.
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