COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ C.U.S. TERAMO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA C.U.S. TERAMO / AMATORI NOTARESCO 89 DISPUTATA IL 9/4/2006 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N. 38 DEL 20/4/2006 COM. PROV.LE TERAMO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°68 del 11/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ C.U.S. TERAMO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA C.U.S. TERAMO / AMATORI NOTARESCO 89 DISPUTATA IL 9/4/2006 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. N. 38 DEL 20/4/2006 COM. PROV.LE TERAMO) Con appello ritualmente proposto, la Società C.U.S. Teramo ha impugnato la decisione adottata dal G.S., con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato per vizio di forma, chiedendone la riforma. Ha dedotto l’appellante che la mancata produzione della distinta della raccomandata da inviare alla controparte ai sensi dell’art. 32, comma 7, C.G.S., doveva ritenersi conseguenza di una mera omissione e, nell’allegare la distinta stessa al ricorso in appello, ha chiesto accogliersi il reclamo con conseguente applicazione della sanzione della perdita della gara in danno della Società Amatori Notaresco 89. La Società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. L’appello è fondato e merita accoglimento. La produzione della distinta della raccomandata, spedita in data 10/04/2006 alla Società controinteressata, anche se effettuata solo in questa fase, rende procedibile il reclamo. Nel merito, si osserva che, in realtà, la Società Amatori Notaresco 89, nel corso della gara oggetto di reclamo, ha utilizzato due calciatori amatori da considerarsi “fuori quota” e più precisamente De Gregoriis Giuseppe, nato il 21/07/1978 e, quindi, non ancora trentenne, e Scarpone Gianni nato il 16/4/1976, il quale al momento del tesseramento (termine ultimo 31/3/2006), non aveva ancora compiuto il 30° anno di età, con ciò contravvenendo al disposto di cui al C.U. N. 1 del 14/7/2005 del Comitato Provinciale, che ha recepito quanto disposto nel C.U. N. 2 del 7/7/2005 del C.R.A., il quale fa obbligo alle società amatoriali di schierare i calciatori che abbiano compiuto il trentesimo anno di età all’atto del tesseramento ed un solo calciatore che all’atto del tesseramento abbia compiuto il ventisettesimo anno di età. Da ciò consegue che il contemporaneo utilizzo dei due calciatori nella gara suddetta, rende irregolare la loro posizione e che, pertanto, deve essere applicata alla Società Amatori Notaresco 89 la sanzione di cui all’art. 12 C.G.S. nonché quella pecuniaria dell’ammenda. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere alla Società Amatori Notaresco 89 la sanzione della perdita della gara con il seguente punteggio: C.U.S. Teramo / Amatori Notaresco ‘89 3 a 0, nonché l’ammenda di Euro 52,00. Dispone restituirsi la tassa versata.
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