COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 15/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S. GIOIA LECCE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RELATIVA ALLLA GARA 8000 CALCIO / ANTROSANO DISPUTATA IL 23.04.06, PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 64, DEL 27.4.2006 COMITATO REG.LE).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°69 del 15/05/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA U.S. GIOIA LECCE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RELATIVA ALLLA GARA 8000 CALCIO / ANTROSANO DISPUTATA IL 23.04.06, PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 64, DEL 27.4.2006 COMITATO REG.LE).
Con reclamo proposto a mezzo fax in data 2.5.2006 la società U.S. GIOIA LECCE CALCIO ha chiesto annullarsi la decisione di cui in premessa per ripristinarsi il risultato conseguito sul campo relativo all’incontro 8000 Calcio / Antorsano a seguito di dedotte violazioni in punto di diritto da parte del G.S.
L’appello deve essere dichiarato inammissibile sia perché la società reclamante difetta di interesse, si perché lo stesso appello è stato proposto tardivamente, trattandosi di gara ricompresa nelle ultime quattro giornate di campionato e, come tale, sottoposta all’abbreviazione dei termini di cui al C.U. n° 159/A F.I.G.C., sia perché, infine, sfornito della prova dell’avvenuta comunicazione dell’inoltro dell’appello alle società controinteressate.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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