COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 18/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S. MIANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 INFLITTA AL CALCIATORE PEPE FABIO IN RELAZIONE ALLA GARA FAVALE POSEBO – MIANO DISPUTATA IL 19.03.2006 PER IL COMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” ( C.U. n° 56 DEL 23.03.06).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°70 del 18/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA U.S. MIANO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2006 INFLITTA AL CALCIATORE PEPE FABIO IN RELAZIONE ALLA GARA FAVALE POSEBO – MIANO DISPUTATA IL 19.03.2006 PER IL COMPIONATO DI I CATEGORIA, GIRONE “D” ( C.U. n° 56 DEL 23.03.06). Con appello ritualmente proposto, la U.S. Miano ha impugnato il provvedimento di cui su epigrafe adottato dal G.S. per avere il Pepe spinto con il petto l’arbitro alla schiena per proteste, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante la involontarietà del gesto in quanto il calciatore era stato spinto da altri calciatori che stavano sopraggiungendo. L’arbitro della gara in sede di supplemento, ha confermato la volontarietà del gesto precisando che era stato determinato dalla convalida di una rete in favore della squadra avversaria e che il Pepe, dopo la protesta, si allontanava dal campo senza ulteriori proteste. Osserva la Commissione che anche alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, la sanzione inflitta può essere lievemente ridotta apparendo il gesto compiuto non un vero e proprio atto di violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Pepe Fabio fino al 30.07.2006, disponendo restituirsi la tassa versata.
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