COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°74 del 01/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. SCURCOLA MARSICANA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 600,00, INIBIZIONE FINO AL 31/12/2007 ALL’ALLENATORE LIBERATI PIERLUIGI) IN RELAZIONE ALLA GARA 8000 CALCIO / SCURCOLA MARSICANA, DISPUTATA IL 2/04/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (COM. UFF. N° 61 DEL 6/04/06 COM. REG. LE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°74 del 01/06/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. SCURCOLA MARSICANA AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI € 600,00, INIBIZIONE FINO AL 31/12/2007 ALL’ALLENATORE LIBERATI PIERLUIGI) IN RELAZIONE ALLA GARA 8000 CALCIO / SCURCOLA MARSICANA, DISPUTATA IL 2/04/06 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “A” (COM. UFF. N° 61 DEL 6/04/06 COM. REG. LE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società Scurcola Marsicana ha impugnato i provvedimenti di cui in epigrafe, adottati dal G.S. per i fatti accaduti a fine gara da parte dei propri calciatori e sostenitori e per aver il Liberati strattonato e spintonato il direttore di gara e per averlo preso per il collo, provocandogli momentaneo dolore, chiedendone la riduzione.
Ha dedotto l’appellante l’eccessività delle sanzioni, in quanto il direttore di gara aveva tenuto un comportamento provocatorio, stravolgendo l’esito della gara ed il Liberati si era limitato a cingere con un braccio il direttore di gara per farlo uscire dalla mischia dei calciatori con l’intento, altresì, di accompagnarlo nello spogliatoio.
Il direttore di gara, in sede di supplemento, ha confermato gli originari riferimenti, precisando, peraltro, che il gesto compiuto dal Liberati, seppur volontario e non determinato dall’intenzione di condurlo nello spogliatoio, gli aveva procurato solo “momentaneo dolore”, nonché “un leggerissimo rossore sul lato destro del collo, dovuto allo strofinio e pressione della sua giacca”.
Quanto al Liberati, ritiene la Commissione che le precisazioni fornite dall’arbitro consentono di procedere ad una riduzione della sanzione sul presupposto che il suo comportamento non ha causato particolari conseguenze al direttore di gara, avendo quest’ultimo onestamente riconosciuto di aver subito un solo momentaneo dolore, nonché rossore della parte interessata dal contatto.
In ordine, invece, alla sanzione dell’ammenda, la stessa Commissione ritiene che debba essere considerata congrua ed adeguata rispetto alla gravità dei fatti commessi non solo dai sostenitori della società appellante, ma anche e soprattutto dei propri tesserati.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di ridurre l’inibizione inflitta all’allenatore Liberati Pierluigi fino al 30.6.2007, confermando nel resto l’impugnata decisione e disponendo restituirsi la tassa versata.
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