COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 08/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CAPISTRELLO 2005 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE ORLANDI ANTONIO FINO AL 29/6/2006; SQUALIFICA AL CALCIATORE SAMMARONE AGOSTINO FINO AL 31/3/2007) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CAPISTRELLO 2005 / AVEZZANO CALCIO 2005 DISPUTATA IL 26/03/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 31 del 30/03/2006, COMITATO PROV.LE L’AQUILA).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°75 del 08/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ VIRTUS CAPISTRELLO 2005 AVVERSO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL G.S. (INIBIZIONE AL DIRIGENTE ORLANDI ANTONIO FINO AL 29/6/2006; SQUALIFICA AL CALCIATORE SAMMARONE AGOSTINO FINO AL 31/3/2007) IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS CAPISTRELLO 2005 / AVEZZANO CALCIO 2005 DISPUTATA IL 26/03/06 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 31 del 30/03/2006, COMITATO PROV.LE L’AQUILA). Con appello ritualmente proposto la Società Virtus Capistrello 2005 ha chiesto l’annullamento e in subordine la riduzione del provvedimento disciplinare a carico dell’Orlandi e la revoca di quello a carico del Sammarone. Ha dedotto l’appellante che l’Orlandi non si sarebbe introdotto abusivamente nello spogliatoio dell’arbitro, ma si sarebbe limitato ad avere un colloquio con lo stesso nel pieno rispetto della sua persona. Quanto al Sammarone, egli non si sarebbe reso responsabile del gesto contestato, in quanto l’autore dello stesso gesto sarebbe stato il calciatore De Meis Marco, che avrebbe confessato la sua responsabilità. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha, in effetti, precisato di non essere stato pienamente convinto dell’identità del responsabile in quanto, colpito con sputi alle spalle, si sarebbe immediatamente girato ed avrebbe visto, tra gli altri, il Sammarone che si allontanava senza maglia; dal che avrebbe desunto che lo stesso fosse il responsabile. Relativamente al De Meis, peraltro, lo stesso arbitro ha precisato di non ricordarne con esattezza le sembianze. Osserva la Commissione Disciplinare che, alla luce delle precisazioni fornite dall’arbitro nel supplemento di rapporto, la sanzione inflitta al Sammarone deve essere annullata, sia perché non vi è la certezza che egli si sia reso effettivamente responsabile del gesto contestato, sia perché il calciatore De Meis, per il tramite della sua società, ha confessato di essere l’autore del gesto stesso; in ordine, invece, alla sanzione inflitta al dirigente Orlandi Antonio, la Commissione ritiene che la stessa sia congrua ed adeguata al comportamento tenuto, con la conseguenza che la decisione del primo giudice deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di annullare il provvedimento disciplinare adottato dal G.S. nei confronti del calciatore Sammarone Agostino, disponendo rimettersi gli atti allo stesso Giudice per i provvedimenti di competenza a carico del calciatore De Meis Marco. Conferma nel resto l’impugnata decisione e dispone accreditarsi la tassa di reclamo.
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