COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 21/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 162 della società S.S. MESORACA avverso il deliberato del Giudice sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 07.06.2006 (Punizione sportiva perdita della gara di Play – Off Mesoraca – Pallagorio con il punteggio di 0 – 3, squalifica del campo sportivo per CINQUE giornate, 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2006/2007, ammenda di € 1000,00, inibizione dirigenti CORTESE Nicola e SAPORITO Tommaso fino al 08.12.2006, squalifica calciatore LONDINO Domenico fino al 07.06.2011, squalifica calciatore SIRIANNI Giuseppe fino al 07.06.2009).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 150 del 21/06/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 162 della società S.S. MESORACA avverso il deliberato del Giudice sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n° 43 del 07.06.2006 (Punizione sportiva perdita della gara di Play – Off Mesoraca – Pallagorio con il punteggio di 0 – 3, squalifica del campo sportivo per CINQUE giornate, 3 (tre) punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2006/2007, ammenda di € 1000,00, inibizione dirigenti CORTESE Nicola e SAPORITO Tommaso fino al 08.12.2006, squalifica calciatore LONDINO Domenico fino al 07.06.2011, squalifica calciatore SIRIANNI Giuseppe fino al 07.06.2009). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; rilevato che la ricorrente reclama avverso la delibera del Giudice Sportivo adottata con C.U. n° 43 pubblicata il 08.06.2006; Il Presidente federale con delibera riportata nel Comunicato Ufficiale n. 160/A pubblicato in Roma il 3 febbraio 2006, ripreso nel C.U. 98 del Comitato Regionale Calabria del 28.2.2006, ha disposto l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia sportiva per le gare di Play – Off e Play - Out. In particolare ha disposto che i reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo per le gare Play – Off e Play - Out per i procedimenti di prima istanza davanti alla Commissione disciplinare devono pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato regionale entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale; In effetti tale adempimento non è stato correttamente eseguito dalla società S.S. Mesoraca che ha inoltrato il reclamo a mezzo raccomandata A.R. spedita in data 10.06.2006 alle ore 12:01 e pervenuta in data 13.06.2006 (quindi pervenuta oltre il termine del secondo giorno dalla data di pubblicazione del C.U.). Il reclamo è pertanto inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa;
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