COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 29/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 28 a carico di : sig. AIELLO Luigi (dirigente S.S. Torretta) della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 2 , comma 1 del C.G.S., del calciatore SERAFINI Rocco (tesserato S.S. Torretta) della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 2 , comma 1 del C.G.S., dei calciatori MURANO Ivano, PUNELLI Saverio, NICASTRI Vincenzo MARINO Gabriele (10.10.1982), COSENTINO Domenico, ZITO Nicolò, COSTANTINO Bernardo (24.07.1988), VIZZA Antonio (27.07.1985) della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 2 , comma 1 del C.G.S., nonché la società S.S. TORRETTA in applicazione dell’art. 2, comma 3 del C.G.S. nella violazione ascritta ai propri tesserati.

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 140 del 29/05/2006 Delibera della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 28 a carico di : sig. AIELLO Luigi (dirigente S.S. Torretta) della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 2 , comma 1 del C.G.S., del calciatore SERAFINI Rocco (tesserato S.S. Torretta) della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 2 , comma 1 del C.G.S., dei calciatori MURANO Ivano, PUNELLI Saverio, NICASTRI Vincenzo MARINO Gabriele (10.10.1982), COSENTINO Domenico, ZITO Nicolò, COSTANTINO Bernardo (24.07.1988), VIZZA Antonio (27.07.1985) della violazione di cui agli artt.1, comma 1 e 2 , comma 1 del C.G.S., nonché la società S.S. TORRETTA in applicazione dell’art. 2, comma 3 del C.G.S. nella violazione ascritta ai propri tesserati. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; sentiti il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello nonché l’avv. Salvatore Strafaci in rappresentanza dei deferiti; viste le risultanze del procedimento presso l’Ufficio Indagini; rilevato che i tre episodi di violenza contestati e l’individuazione dei calciatori trovano riscontro nelle pressoché univoche dichiarazione rese dai tesserati della società Petronà di fronte al collaboratore dell’Ufficio Indagini e per ciò che riguarda il secondo episodio verificatosi al 35’ minuto del secondo tempo anche in quella resa dallo stesso direttore di gara che indica il dirigente Aiello Luigi quale autore del comportamento violento e minaccioso commesso in danno del calciatore della società Petronà Muraca Mauro; considerato che i fatti integrano gli estremi delle violazioni contestate a carico dei deferiti per i quali appare necessario differenziare la posizione sotto il profilo sanzionatorio di due tesserati rispettivamente per la diversa incidenza nei suddetti fatti contestati ed il ruolo rivestito, nonché la responsabilità oggettiva della loro società di appartenenza; P.Q.M. irroga al calciatore SERAFINO Rocco la squalifica fino al 30 AGOSTO 2006; ai calciatori MURANO Ivano, PUNELLI Saverio, NICASTRI Vincenzo, MARINO Gabriele, COSENTINO Domenico, ZITO Nicolò, COSTANTINO Bernardo e VIZZA Antonio la squalifica fino al 30 LUGLIO 2006; al dirigente AIELLO Luigi l’inibizione fino al 30 OTTOBRE 2006; infine alla società S.S. TORRETTA l’ammenda di € 200,00.
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