COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTECALVO – GARA MONTECALVO / G. FERRINI DELL’11.09.05 – PROMOZIONE

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO MONTECALVO – GARA MONTECALVO / G. FERRINI DELL’11.09.05 – PROMOZIONE La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, preso atto delle controdeduzioni della società G. Ferrini, rileva: la vicenda oggetto del reclamo è relativa alla controversa valutazione e dibattuta interpretazione di due diversi commi (3 e 7) dell’art. 17 (“Esecuzione delle sanzioni”) del Codice di Giustizia Sportiva ed alla ancor più vexata quaestio in ordine alla prevalenza tra le due disposizioni. Invero, il richiamato comma 3 prescrive che “il calciatore, colpito da squalifica per una o più giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Il citato comma 6, al quale lo stesso comma 3 fa espresso rinvio, a sua volta prescrive che “le squalifiche, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza". Il problema interpretativo, dunque, si configura (in ordine ad un calciatore che sia stato squalificato nel 2004/2005, non abbia scontato un residuo di giornate di squalifica nel corso dell’anno sportivo medesimo ed abbia “cambiato società” nella successiva stagione sportiva) in un’opzione: tra la prevalenza del dettato del comma 3 e la prevalenza del dettato del comma 6. Nell’ipotesi di prevalenza del comma 3, il calciatore deve scontare le giornate di squalifiche esclusivamente nella squadra nella quale giocava quando è stato gravato da squalifica (ad esempio, se squalificato nel Campionato Regionale di Attività Mista, egli non deve scontare la squalifica nella prima squadra). Nell’ipotesi di prevalenza del comma 6, viceversa, avendo “cambiato società”, il calciatore deve scontare il residuo di squalifica nella prima squadra della nuova società di appartenenza. Nel caso sottoposto all’esame di questa C.D., il calciatore Vena Genovino, nato l’1.01.1984, tesserato, per la stagione sportiva 2004/2005, a favore della società Atletico Atripalda, era stato gravato da due giornate di squalifica, come dal C.U. n. 92 del 10.05.2005, in relazione ad una gara del Campionato Regionale di Attività Mista della medesima stagione sportiva 2004/2005. Ad avviso della reclamante, sono da tenere presenti, ai fini della decisione, le seguenti circostanze: 1. Il calciatore in esame aveva scontato, prima della gara di cui al reclamo, una sola delle due giornate di squalifica, non essendo stato, dalla società di appartenenza, né utilizzato, né inserito nella relativa distinta, in occasione della successiva gara ufficiale del Campionato stesso (Atletico Atripalda – Scuola Calcio Spes dell’11.05.2005) e risultando, quella appena citata, l’ultima gara ufficiale, del Campionato Regionale di Attività Mista 2004/2005, disputata dalla società Atletico Atripalda; 2. Di conseguenza, il calciatore stesso avrebbe dovuto scontare, nel rispetto della prescrizione di cui al comma 6 dell’art. 17 C.G.S., la residua sanzione (ovvero, la seconda giornata di squalifica) nella prima squadra della sua nuova società di appartenenza, per l’appunto la società G. Ferrini, avendo egli “cambiato società” nell’anno sportivo 2005/2006. Nelle proprie controdeduzioni, la reclamata G. Ferrini ha assunto: 1. Che il calciatore avesse scontato la seconda giornata di squalifica in occasione della gara del Campionato Regionale di Promozione 2004/2005 del 15.05.2005 (successiva alla citata gara dell’11.05.2005, ultima del Campionato Regionale di Attività Mista per la società Atletico Atripalda) della medesima società Atletico Atripalda; 2. Che, in ogni caso, il calciatore medesimo dovesse scontare la residua sanzione (ovvero, la giornata di gara, eventualmente non considerata scontata nella richiamata gara di Promozione del 15.05.2005), nell’anno sportivo successivo (2005/2006), nel Campionato Regionale di Attività Mista e non nella prima squadra della nuova società di appartenenza. La controversa questione attiene ad alcuni aspetti, che è doveroso sottolineare in questa sede. Il primo è relativo ad un’obiettiva carenza di chiarezza dell’articolata e complessa normativa di riferimento. Essa, peraltro, aveva già dato luogo, in un passato tutt’altro che remoto (dell’anno sportivo 2002/2003), ad una turbinosa situazione (quella, ben nota come “caso Siena-Catania”), che aveva determinato inusuali, singolari, straordinarie conseguenze: ripetute decisioni dei massimi Organi nazionali della Giustizia Sportiva; pronuncia interpretativa della Corte Federale; ricorsi agli Organi della giurisdizione amministrativa, T.A.R. e Consiglio di Stato; interventi degli Organi del C.O.N.I.; prolungata impossibilità di compilazione delle classifiche dei massimi Campionati nazionali; infine, modifiche normative (peraltro, anch’esse non risolutive ed, ancor più, del tutto evidentemente, non chiarificatrici in modo assoluto o, comunque, non idonee a dirimere i potenziali dubbi e le immanenti perplessità). I dubbi e le perplessità, per il vero, non erano stati neutralizzati, in via definitiva, neppure dall’ampio parere interpretativo della Corte Federale (quello che ha introdotto l’ormai noto principio delle “gare omogenee”), pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 12/Cf del 12.01.2004 ed integralmente allegato al C.U. n. 55 del 19.02.2004 del C.R. Campania. La conferma, indiretta quanto inequivocabile, che il pur articolato parere della Corte Federale, appena citato, non abbia consentito di superare le asperità interpretative della normativa in argomento (pur nella considerazione delle diversità delle fattispecie), è data dalla circostanza che il medesimo Organo d’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari sia stato attivato, per un ulteriore parere interpretativo, per una vicenda non dissimile da quella che aveva dato luogo al cennato “caso Siena – Catania”. Si intende fare riferimento ad una situazione giuridico-sportiva del tutto analoga a quella di cui al reclamo, in esame, della società Montecalvo: ovvero, quella relativa alla gara Ravenna / Genoa del 4.09.2005, valevole per il Campionato Nazionale di Serie C 1 della corrente stagione sportiva. Orbene, la Commissione d’Appello Federale, con ordinanza del 12.12.2005, ha determinato di rimettere gli atti alla Corte Federale, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lettera a), C.G.S., per un nuovo giudizio interpretativo, come già s’è fatto cenno. Questa Commissione Disciplinare, al cospetto di una vicenda a tal segno controversa e dibattuta (che aveva cagionato in passato, come già accennato a proposito del “caso Siena-Catania”, un contenzioso che ha sfiorato l’irrisolvibilità), preso atto dell’assoluta analogia con la questione di cui alla citata gara di Serie C 1, era restata in attesa dell’esito, per l’appunto, del contenzioso relativo alla gara Ravenna / Genoa. Per dovere di chiarezza sul punto, va precisato che la vicenda della gara Ravenna / Genoa era stata determinata dalla partecipazione del calciatore Ghomsi Antonio. Quest’ultimo, squalificato per due giornate di gara nel corso del Campionato Primavera 2004/2005 (da giudicare senza dubbio corrispondente, od “omogeneo” – in una giusta proporzione tra i Campionati di prima squadra e quelli di attività giovanile delle rispettive Leghe – al Campionato Regionale di Attività Mista), allorquando era tesserato (a titolo temporaneo) a favore della società Salernitana, aveva scontato una sola giornata di squalifica, in relazione alla gara (successiva alla squalifica per due giornate) Salernitana-Lecce del 30.04.2005, del medesimo Campionato Primavera 2004/2005. Il Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie C, in applicazione dell’art. 17, comma 6, C.G.S., aveva inflitto alla società Genoa la punizione sportiva della perdita della gara Ravenna / Genoa con il punteggio di 0-3, come dal C.U. n. 23/C del 6.09.2005 della Lega Professionisti Serie C. Le motivazioni della gara persa a carico della società Genoa erano state individuate, dal Giudice Sportivo della Lega Professionisti Serie C, nelle seguenti circostanze: 1. Che il calciatore Ghomsi Antonio avrebbe dovuto scontare la giornata residua di squalifica nell’anno sportivo 2005/2006; 2. Che, inoltre, egli era ritornato alla società Genoa, in ragione dell’intervenuta scadenza del trasferimento a titolo temporaneo a favore della società Salernitana (e, dunque, aveva “cambiato società” nella stagione sportiva successiva a quella della squalifica di una giornata, residuata a suo carico). A seguito di reclamo, avverso la richiamata decisione del Giudice Sportivo di primo grado, prodotto dalla società Genoa, la Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 52/C del 23.09.2005, aveva revocato la punizione sportiva della perdita della gara Ravenna / Genoa, ripristinando il risultato acquisito sul campo. Questa delibera della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C era stata impugnata, innanzi alla Commissione d’Appello Federale, dalla società Ravenna. Al cospetto, per l’appunto, della citata controversia, esplicatasi proprio nel periodo temporale di riferimento della vicenda di cui al reclamo, in esame, della società Montecalvo, questa Commissione Disciplinare aveva, come già fatto cenno, ritenuto di dover necessariamente attendere il giudizio definitivo sulla gara Ravenna / Genoa. La Corte Federale, come dal Comunicato Ufficiale n. 12/Cf del 23.03.2006, ha pronunciato “il parere interpretativo che, nel caso di trasferimento di un calciatore, la squalifica residua deve essere scontata, ai sensi dell’art. 17, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società, intesa come formazione che partecipa alla più elevata delle competizioni”. Tanto premesso, dunque, la Corte Federale si è chiaramente pronunciata per la prevalenza del comma 6 dell’art. 17 C.G.S., anziché per la prevalenza del comma 3 del medesimo articolo. Sulla base dell’appena enunciato parere interpretativo della Corte Federale, la Commissione d’Appello Federale, nella sua riunione del 20.04.2006, sciogliendo la sospensione del giudizio, disposta con la sua ordinanza del 12.12.2005, già precedentemente richiamata nel testo di questa delibera, ha deciso di infliggere, a carico della società Genoa, la punizione sportiva della perdita della più volte citata gara Ravenna / Genoa (come pubblicato sul C.U. n. 303/C del 24.04.2006 della Lega Professionisti Serie C). La decisione della C.A.F., ovviamente, costituisce un precedente giurisprudenziale di valore assoluto, al quale questa C.D. non può che attenersi e conformarsi, a maggior ragione per due motivazioni essenziali ed ineludibili: la prima, che attiene alla più volte segnalata, inconfutabile analogia tra il caso oggetto della vicenda della gara Ravenna / Genoa e quello del reclamo in esame della società Montecalvo; la seconda, che si riferisce al parere interpretativo della Corte Federale, di cui al citato C.U. n. 12/Cf del 23.03.2006. P.Q.M. DELIBERA in accoglimento del reclamo della società Montecalvo, di infliggere a carico della società G. Ferrini, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12, comma 5, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva, la punizione sportiva della perdita della gara Montecalvo / G. Ferrini dell’11.09.05, con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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