COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALLENATORE SIG. SIMONELLI VINCENZO – GARA SAVIANO PIAZZESE DEL 5.03.06 – ECCELLENZA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 99 del 11 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ALLENATORE SIG. SIMONELLI VINCENZO – GARA SAVIANO PIAZZESE DEL 5.03.06 – ECCELLENZA La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, proposto direttamente dall’allenatore gravato da squalifica, sig. Simonelli Vincenzo, sentito il ricorrente, rileva: la quantificazione della sanzione disciplinare, inflitta dal Giudice Sportivo, è espressamente fondata su due presupposti (ingiurie indirizzate dall’allenatore innanzi nominato al direttore di gara; lancio di acqua verso un assistente ufficiale dell’arbitro). Ebbene, non può revocarsi in dubbio il grave gesto, menzionato dal direttore di gara nel suo referto (pur non citato direttamente dall’assistente dell’arbitro, del quale non risulta alcun rapporto ufficiale), relativo al “lancio di acqua”. Trattasi, del tutto evidentemente, di un gesto gravemente offensivo, appesantito dalla sua platealità. Le considerazioni enunciate, sul punto, dal ricorrente, non possono in alcun modo sminuirne la portata, né tantomeno possono essere giudicate idonee a smentire il referto arbitrale (pur, si ribadisce, al cospetto della circostanza che l’episodio sia stato riferito dal direttore di gara e non direttamente dall’assistente dell’arbitro). Al riguardo, deve ribadirsi il principio, universalmente valido nell’ordinamento sportivo, della prevalenza assoluta degli atti ufficiali di gara, che configurano fonte privilegiata di prova, sulle asserzioni e sugli assunti di parte. Deve, viceversa, sulla base di una valutazione, eseguita con i criteri di obiettività, giudicarsi che l’espressione, qualificata come ingiuriosa dal Giudice Sportivo, debba essere declassificata e ridimensionata come meramente irriguardosa, rientrando essa in un gergo, pur non commendevole, ormai da considerare ordinario, a maggior ragione se inquadrata in una fase di particolare tensione emotiva. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo, che la sanzione disciplinare a carico dell’allenatore, sig. Simonelli Vincenzo, debba essere ridotta al 18.09.2006; dispone la restituzione della tassa reclamo, versata nella misura ridotta di euro 65.00, come stabilita per i reclami proposti, in via diretta, dai tesserati.
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