COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BELTIGLIO FIVE – GARA ACQUAFREDDA / BELTIGLIO FIVE DEL 6.04.2006 – C/5 SERIE D

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BELTIGLIO FIVE – GARA ACQUAFREDDA / BELTIGLIO FIVE DEL 6.04.2006 – C/5 SERIE D La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è fondato. Invero, come da comunicazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, i calciatori Santosuosso Antonio, nato il 21.03.1978 ed Errico Antonio, nato il 24.06.1976, risultano regolarmente tesserati a favore della società Acquafredda con decorrenza dal 18.11.2005; viceversa il calciatore Facchino Mauro, nato il 21.11.1989 non risulta tesserato per alcuna società e quindi, utilizzato nella gara in epigrafe in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo ed a norma dell’art. 12 punto 5, lettera a), di comminare alla società Acquadredda, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it