COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO LITOLUX – GARA DM10 / LITOLUX DEL 26.03.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO LITOLUX – GARA DM10 / LITOLUX DEL 26.03.2006 – 2^ CAT.
La Commissione Disciplinare, preso atto della decisione della Commissione d’Appello Federale della F.I.G.C., con la quale è stata annullata la delibera di questa C.D., pubblicata sul C.U. n. 89 del 20.04.2006 pag. 2372 del C.R. Campania, “con rinvio degli atti …. per l’esame del merito del reclamo proposto dalla società Litolux”, in conformità a quanto già motivato in ordine al dettato del comma 6 dell’art. 29 C.G.S. (“I reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”), ritenuto che l’orientamento della C.A.F. sull’argomento rivolge la sua massima attenzione agli aspetti sostanziali (con assorbimento delle considerazioni formali), in ossequio alla prescrizione della medesima Commissione d’Appello Federale, ha formalizzato la richiesta di verifica della posizione di tesseramento dei due calciatori indicati nella distinta di gara con il numero 11 ed il numero 4, e specificamente Calise Marco (e non Franco come indicato dalla società reclamante) nato il 18.06.1975 e Calise Michele, nato il 24.08.1977. Dalla nota di riscontro dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania è risultata regolare la posizione del calciatore Calise Marco, tesserato a favore della società DM10 dal 17.09.2004; viceversa, risulta irregolare la posizione del calciatore Calise Michele, tesserato a favore della società Forio C/5 dal 20.09.2000. Tanto premesso, questa C.D. decidendo nel merito del reclamo proposto dalla società Litolux G.B. Vico, in ordine alla gara richiamata in epigrafe
DELIBERA
in accoglimento del reclamo, di infliggere, a carico della società DM10, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 12 punto 5, lettera a), la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; ordina annullarsi, mediante corrispondente riaccredito, l’addebito (disposto con la delibera pubblicata sul C.U. n. 89 del 20.04.06 del C.R. Campania) della tassa reclamo a carico della società Litolux G.B. Vico.
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