COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOVI VELIA – GARA VIRTUS CILENTO / NOVI VELIA DEL 1203.2006 – 3^ CAT. C.P.SA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 101 del 18 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO NOVI VELIA – GARA VIRTUS CILENTO / NOVI VELIA DEL 1203.2006 – 3^ CAT. C.P.SA La C.D., letto il reclamo della società Novi Velia, esaminati gli atti del fascicolo di ufficio; rileva che il reclamo è fondato. Invero, dalla nota dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Campania risulta che il calciatore Baldo Giovanni, nato il 3.10.1975, risulta tesserato a favore della società Castelnuovo Cilento, a decorrere dall’11.11.2005, e quindi, nella gara in epigrafe, utilizzato dalla società Virtus Cilento in posizione irregolare. P.Q.M. DELIBERA di accogliere il reclamo del ed a norma dell’art. 12 punto 5, lettera a), di comminare alla società Virtus Cilento, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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