COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS PANZA – GARA VIRTUS PANZA / DM10 DEL 29.01.2006 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VIRTUS PANZA – GARA VIRTUS PANZA / DM10 DEL 29.01.2006 – 2^ CAT. La C.D.,visti gli atti ufficiali, rileva che esso è parzialmente fondato. All’esito degli accertamenti disposti da questa Commissione, infatti, è risultato che il sig. Sasso Giovanni, inserito nella distinta di gara della società DM10 con la qualifica di allenatore, non è tesserato con alcuna società e che – peraltro, pur senza incidenza sulla regolarità della gara – neppure il sig. Scialò Antonio risulta essere medico sociale della predetta società DM10. La gara in oggetto, comunque, ad avviso di questa Commissione ha avuto regolare svolgimento, giacché dal referto arbitrale non è dato rilevare alcun elemento, che possa far ritenere come l’indebita presenza del Sasso Giovanni e dello Scialò Antonio abbia negativamente influito sul regolare svolgimento della gara stessa. Deve quindi confermarsi la regolarità della gara e conseguentemente il risultato acquisito sul campo. Deve, infine, irrogarsi alla società DM10 una sanzione pecuniaria, in ragione dell’indebita presenza dei due richiamati non tesserati. P.Q.M. DELIBERA di respingere il reclamo; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Virtus Panza; infligge, a carico della società DM 10 l’ammenda di euro 200,00.
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