COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO VITULANO – GARA VITULANO / BUONALBERGO DEL 13.05.2006 – 2^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO VITULANO – GARA VITULANO / BUONALBERGO DEL 13.05.2006 – 2^ CAT.
La C.D.,letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Vitulano per la gara in epigrafe, visti gli atti ufficiali, rileva che il reclamo è fondato. Invero, al calciatore Antonucci Luciano, nato il 16.09.1986, della società Buonalbergo, nel corso della gara del 7.05.2006, in qualità di calciatore non espulso dal campo, veniva sanzionata la squalifica, dal Giudice Sportivo, per una gara ufficiale (per recidività in ammonizioni – IV infrazione – sanzione disciplinare pubblicata sul C.U. n. 100 del 12.05.2006 del C.R. Campania). Risulta, pertanto, che il predetto calciatore non aveva titolo per essere impiegato nella gara del 13.05.2006, immediatamente successiva alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale innanzi citato. P.Q.M.
DELIBERA
di accogliere il reclamo ed, a norma dell’art. 12, comma 5, lettera a), C.G.C., di infliggere alla società Buonalbergo la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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