COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCA SAN FELICE – GARA S.SOSSIO B / ROCCA S.FELICE DEL 29.03.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 102 del 25 Maggio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO ROCCA SAN FELICE – GARA S.SOSSIO B / ROCCA S.FELICE DEL 29.03.2006 – 3^ CAT. – C.P. AVELLINO La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso è infondato. Invero, come risulta da comunicazione del Comitato Provinciale di Avellino e dagli stralci dei Comunicati Ufficiali n. 23 del 29.03.06 e n. 33 dell’11.05.06, il calciatore Andreottola Nicola, nato il 15.12.1982, della società U.S. San Sossio Baronia, indicato in distinta con il numero 5, poteva prendere parte alla gara in questione, in quanto il calciatore squalificato, fino al 31.07.2006, era l’omonimo Andreottola Nicola, nato il 17.6.1983, della stessa società, come da rettifica pubblicata sul C.U. n. 33 dell’11.05.2006 del C.P. Avellino. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo; dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società Rocca San Felice.
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