LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 105 del 07/02/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE CAROTENUTO PASQUALE E DELLA SOCIETA’ POL. F.C. LAVELLO nota del 30.11.2006 – prot. Segr./CT/MC/mde/1340

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 105 del 07/02/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE CAROTENUTO PASQUALE E DELLA SOCIETA’ POL. F.C. LAVELLO nota del 30.11.2006 - prot. Segr./CT/MC/mde/1340 Previa costituzione delle parti, presente l’avv. Michele COZZONE in sostituzione dell’avv. Eduardo CHIACCHIO per il calciatore CAROTENUTO Pasquale, dichiarata aperta la discussione, con il difensore della parte che si riporta integralmente alle memorie difensive, alle conclusioni ivi rassegnate ed ai documenti allegati, tutto regolarmente depositato in atti ed integrato nel corso della esposizione orale, soprattutto con particolare riferimento ad alcune problematiche afferenti aspetti relativi al rito del presente procedimento disciplinare. In primo luogo, invero, la difesa del CAROTENUTO ha eccepito la incompetenza dell’adita Commissione in favore della Commissione Disciplinare della serie D. L’assunto prende le mosse dalla considerazione che l’art. 28 co. 6 C.G.S., in relazione alle violazioni oggetto di deferimento, stabilisce la inderogabile competenza della Commissione Disciplinare della Divisione di appartenenza del deferito al momento della violazione. Sulla scorta di tale considerazione, ed essendo il CAROTENUTO, nella fattispecie, calciatore tesserato con la POL. F.C. LAVELLO, società sportiva militante nel campionato di serie D al momento della contestata violazione, lo stesso, secondo l’assunto difensivo, rimarrebbe vincolato al giudizio della Commissione Disciplinare di serie D. In via subordinata, ma sempre preliminare ed assorbente, la difesa del CAROTENUTO, alla luce della concomitanza e sovrapposizione dell’attività del Calcio in spiaggia con lo svolgimento dei diversi campionati organizzati della L.N.D., ha eccepito la incompatibilità tra il principio della obbligatorietà della partecipazione all’attività delle Squadre Nazionali - soprattutto per un dilettante, come tale impegnato anche in altri settori, quali lavoro, famiglia, ecc. - con l’art. 48 delle N.O.I.F., nella parte in cui, al comma 3, prevede l’obbligo per le società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica. Ebbene, in relazione alla eccepita incompetenza della Commissione Disciplinare della L.N.D., l’assunto è evidentemente smentito dalle stesse norme federali le quali, senza ombra di dubbio, radicano la competenza in favore dell’adito Collegio giudicante. Ed invero: - l’art. 33 bis del Regolamento della L.N.D. stabilisce che competente all’organizzazione dell’attività nazionale ed internazionale di Beach Soccer è il Dipartimento Beach Soccer istituito presso la L.N.D; - l’art. 23 co. 4 C.G.S., stabilisce la competenza della Commissione Disciplinare della L.N.D., limitatamente alla manifestazioni nazionali ed internazionali, nel mentre il C.U. n. 1 della L.N.D., pubblicato in data 1.07.2006, stabilisce al punto “G” che la Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer svolge stage di preparazione all’attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla F.I.F.A. World Cup e alla European Beach Soccer League (nella fattispecie, effettivamente si trattava di attività preparatoria all’attività ufficiale internazionale della Rappresentativa); - l’art. 28 co. 6 C.G.S., nella circostanza non opera riguardando esclusivamente procedimenti concernenti violazioni oggetto di deferimento da parte della Procura Federale. In relazione alla seconda eccezione, si rileva come la previsione di cui all’art. 48 co. 3 delle N.O.I.F., da ritenersi perfettamente compatibile con il principio di cui all’art. 76 co. 2 delle N.O.I.F., non faccia venir meno l’obbligo per i tesserati di mettere a disposizione, in caso di loro convocazione, la prestazione sportiva in favore delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati. Nel merito, esaminati gli atti ufficiali; - constatato che il calciatore CAROTENUTO Pasquale, tesserato per la POL. F.C. LAVELLO, convocato in data 9.10.06 per il doppio raduno di preparazione della Rappresentativa Nazionale Beach Soccer, previsto a Terracina dal 15 al 18 e dal 22 al 25 ottobre 2006, non vi ha partecipato; - rilevato che con nota del 28 ottobre 2006, il calciatore formalizzava la propria rinuncia alla convocazione in Nazionale, giustificando tale sua determinazione con motivazioni economiche e di natura familiare. Già prima, occorre sottolinearlo, il CAROTENUTO aveva espresso telefonicamente, in malo modo, il proprio dissenso (la circostanza, in ogni caso, non costituisce oggetto dell’odierno procedimento disciplinare); - ritenuto che il principio della obbligatorietà della partecipazione all’attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati, ai sensi dell’art. 76 delle N.O.I.F., è da considerarsi, nella fattispecie, violato, non assurgendo la rinuncia a circostanza esimente, neppure se proveniente da calciatore dilettante, comunque tenuto a parteciparvi, salvo la prova (lavoro o altro) del legittimo impedimento. Al più, l’atto di rinuncia, potrà scongiurare ulteriori violazioni della stessa norma da parte del medesimo calciatore, ponendo chi deve operare la scelta nella condizione di non convocare un'altra volta chi vi ha già rinunciato; - considerato che le motivazioni addotte dal CAROTENUTO, nella circostanza, sono prive di forza liberatoria atteso che solo con nota del 28.10.2006, a raduni già conclusi, il calciatore comunicava, tardivamente, imprecisati impedimenti di natura familiare ed economica; - ritenute comunque meritevoli di attenzione solo ai fini di una mitigazione della sanzione, sia la copiosa produzione documentale inerente lo stato di salute dei propri cari (preesistente, di gran lunga, al tempo della violazione, come tale immediatamente segnalabile), sia l’attestazione relativa alla attività lavorativa prestata a partire dal 23 ottobre 2006 (quindi in data successiva al primo raduno); - considerate anche le motivazioni contenute nella memoria difensiva della società deferita, sprovviste di un valido supporto probatorio ai fini di un superamento della responsabilità di natura oggettiva nella fattispecie attribuita; P.Q.M. DELIBERA Dichiararsi fondato il deferimento e la violazione ivi contestata, condannarsi conseguentemente, previo riconoscimento delle attenuanti, il CAROTENUTO Pasquale alla squalifica sino al 15 febbraio 2007 e la POL. F.C. LAVELLO alla sanzione dell’ammenda di €. 150,00.
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