COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del Presidente del CRL a carico della società U.S. CASSAGO Camp. 1^ Categoria, per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato ALLIEVI/GIOVANISSIMI o JUNIORES

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 06/12/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO da parte del Presidente del CRL a carico della società U.S. CASSAGO Camp. 1^ Categoria, per violazione dell’art.32 comma 1 del CGS, per non aver provveduto a iscrivere una propria squadra al Campionato ALLIEVI/GIOVANISSIMI o JUNIORES La Commissione Disciplinare, vista la regola specifica nel C.U. n.1 del CRL del 06/07/2006; preso atto che la società deferita non si è presentata avanti Questa COmmissione nonostante sia stata convocata. Provata la violazione dell’art.32 comma 1 del CGS per quanto sopra dedotto, commina alla società U.S. CASSAGO l’ammenda di Euro 1.000,00 tenuto conto anche della categoria di appartenenza. Manda alla segreteria del CRL di comunicare direttamente ai deferiti la presente decisione.
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