COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 13/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SILVESTRINI LUCA, LEPORINI UMBERTO, SOCIETA’ SPINETOLESE CALCIO ED A.S. POGGESE .

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 3 del 13/07/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI SILVESTRINI LUCA, LEPORINI UMBERTO, SOCIETA’ SPINETOLESE CALCIO ED A.S. POGGESE . Con provvedimento del 14 aprile 2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • il primo della violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per il comportamento tenuto nei confronti dell’Arbitro dell’incontro Poggese – Marino, del 12 dicembre 2005, dalla tribuna, unitamente ad altri sostenitori, durante la gara e negli spogliatoi, al termine della stessa; • il secondo, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale dell’A.S. Poggese, della violazione dell’art. 1, 1° comma, del Codice di giustizia sportiva, in riferimento all’art. 66, 2° comma, delle N.O.I.F. per aver consentito l’accesso nello spogliatoio dell’Arbitro a persona non autorizzata e per non avere preventivamente assistito il Direttore di gara, intervenendo solo successivamente ai fatti sopra descritti; • le Società indicate, per responsabilità oggettiva di cui all’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva, nelle violazioni ascritte rispettivamente al proprio tesserato ed al proprio dirigente. Con nota del 19 giugno 2006 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 10 luglio 2006, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di giustizia sportiva. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., il calciatore deferito e la società Spinetolese Calcio. Il rappresentante della Procura Federale della FI.G.C., dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, alla luce delle risultanze degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C., concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna del Silvestrini alla squalifica per mesi tre, del Leporini all’inibizione per mesi uno e delle Società all’ammenda di € 200,00 (duecento) ciascuna. Il Silvestrini, contestando le conclusioni della Procura Federale, chiedeva, in via principale, di essere prosciolto da ogni addebito non essendovi in atti la prova dei fatti ascrittigli; in via subordinata, nella denegata ipotesi di condanna, di essere assoggettato a sanzione contenuta nel minimo. Il Presidente della Spinetolese Calcio chiedeva il proscioglimento da ogni addebito, con esclusione da ogni responsabilità della Società. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. Motivi della decisione La Commissione, letti gli atti del procedimento, ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C. e delle parti deferite intervenute in dibattimento, ritiene che il deferimento sia fondato. La Commissione ritiene il Silvestrini colpevole delle violazioni ascrittegli, per avere insultato, minacciato e spinto all’indietro, appoggiandogli una mano sul viso, la testa dell’Arbitro della gara Poggese – Marino, del 12 dicembre 2005, valevole per il Campionato Amatori, girone “B”. Tale giudizio in base a quanto refertato, e successivamente confermato all’Incaricato dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C., dallo stesso Direttore di gara. Anche il Leporini, nell’occasione Dirigente accompagnatore ufficiale della Poggese, va riconosciuto responsabile della violazione a lui ascritta, per avere consentito l’accesso, nello spogliatoio dell’Arbitro, a persona non autorizzata, contravvenendo con ciò alle disposizioni Federali in materia. A tali declaratorie consegue la responsabilità oggettiva delle rispettive Società di appartenenza dei tesserati Silvestrini e Leporini. Infatti l’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva contempla una forma di responsabilità per garanzia per violazione altrui, senza possibilità di prova liberatoria, restando indifferente per il legislatore federale che la società chiamata a rispondere della violazione del proprio tesserato abbia cooperato alla causazione della stessa. Quello di cui trattasi si configura come obbligo di rispondere per un fatto commesso esclusivamente da altri, senza che al soggetto – società – responsabile possa essere nulla rimproverato in termini di diligenza ed, in ogni caso, indipendentemente da ogni considerazione al riguardo. In questo contesto appaiono pertanto irrilevanti le argomentazioni della società Spinetolese circa l’assenza di una sua responsabilità. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in accoglimento del deferimento in epigrafe, commina al calciatore Silvestrini Luca la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2006, al sig. Leporini Umberto la sanzione dell’inibizione temporanea fino al 15 agosto 2006, alla società Spinetolese Calcio ed all’A.S. Poggese la sanzione dell’ammenda di € 100,00 (cento) ciascuna. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito.
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