COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARCELLO TOMBOLINI E DEL SIG. ELIO CALVIGIONI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRIGENTE – ALL’EPOCA DEI FATTI – DELL’U.S. URBISALVIENSE E DELL’U.S. URBISALVIENSE.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 25/10/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MARCELLO TOMBOLINI E DEL SIG. ELIO CALVIGIONI, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E DIRIGENTE - ALL’EPOCA DEI FATTI - DELL’U.S. URBISALVIENSE E DELL’U.S. URBISALVIENSE. Con provvedimento del 27 luglio 2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati in epigrafe per rispondere: • i primi due della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver rilasciato innanzi agli Organi di giustizia sportiva dichiarazioni contraddittorie non corrispondenti al vero, nel corso delle indagini volte ad accertare l’effettivo autore di un gesto di violenza nei confronti di un Assistente Arbitrale al termine della gara Jesina – Urbisalviense dell’11 maggio 2005, valevole per i play-off del Campionato Regionale di Eccellenza; • l’U. S. Urbisalviense a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Codice di giustizia sportiva in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente ed al suo Presidente. Con nota del 26 settembre 2006 questa Commissione, ai sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, preliminarmente accertata l’avvenuta notificazione dell’atto di contestazione degli addebiti alle parti a cura della Procura Federale, ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per il giorno 23 ottobre 2006, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, richiederne copie e presentare memorie ed istanze e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa, ivi comprese le istanze di ammissione di testimoni ai sensi del comma 5 dell’art. 37 del Codice di giustizia sportiva. Nei termini di rito la Società deferita faceva pervenire una memoria difensiva, nella quale, in via istruttoria, formulava rituale istanza di ammissione di un testimone; nel merito, chiedeva il proscioglimento da ogni addebito, deducendo: - lo sforzo della presidenza nella ricerca del vero colpevole; - vista l’impossibilità della Società, la richiesta al Comitato Regionale Marche di aprire all’uopo un’indagine federale; - la propria correttezza nel raccogliere la confessione del Calvigioni e trasmetterla al competente Comitato. Alla riunione di trattazione come sopra fissata erano presenti: il rappresentante della Procura Federale della F.I.G.C., il Presidente deferito e la Società, nella persona del nuovo Presidente pro-tempore. Il rappresentante della Procura Federale, dopo avere illustrato i motivi del deferimento, ribadendo la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati, concludeva per l’affermazione di responsabilità degli ascritti con richiesta di condanna all’inibizione per anni uno e mesi sei per Tombolini, anni uno e mesi sei per Calvigioni, alla sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento) per l’U.S. Urbisalviense. Il Tombolini concludeva rimettendosi a giustizia. La Società, sottolineando la scomoda posizione di doversi difendere per fatti accaduti durante la precedente dirigenza, concludeva riportandosi alla memoria difensiva, rinunciando altresì alla richiesta istruttoria ivi formulata. Sulle conclusioni come sopra trascritte, la Commissione tratteneva il procedimento per la decisione. LA COMMISSIONE • letti gli atti del procedimento; • ascoltate le conclusioni del rappresentante della Procura Federale e delle parti deferite intervenute in dibattimento; • ritenuto che dall’esame degli atti si evince con evidenza la sussistenza delle condotte antiregolamentari poste in essere dai deferiti, per aver reso dichiarazioni non veritiere, tendenti a far apparire fatti e circostanze del tutto difformi dalla realtà, con ciò ostacolando il regolare svolgimento dell’attività istruttoria e valutativa degli Organi di giustizia sportiva; • ritenuta pertanto provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti contestati, in quanto la condotta dei dirigenti in oggetto costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalla norma di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di giustizia sportiva; • rilevato che per la violazione di detta norma non è prevista una sanzione predeterminata per natura ovvero per entità e che pertanto il punto di riferimento normativo è necessariamente costituito per le Società dall’art. 13 del C.g.s e per i tesserati dall’art. 14 del C.g.s.; • ritenuto di dover differenziare le sanzioni in considerazione delle modalità di svolgimento dei fatti e del diverso contributo dei deferiti; • ritenuto che a tali declaratorie consegue la responsabilità diretta ed oggettiva della Società di appartenenza dei deferiti. • visti gli artt. 1, 2,13 e 14 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. la Commissione, in accoglimento del deferimento in epigrafe, riconosciuta la responsabilità disciplinare dei dirigenti, nonché la responsabilità diretta ed oggettiva dell’U.S. Urbisalviense, commina a ciascuno dei deferiti le seguenti sanzioni: - mesi dieci di inibizione per il sig. Marcello Tombolini, all’epoca dei fatti presidente dell’U.S. Urbisalviense; - anni uno e mesi sei per il sig. Elio Calvigioni, all’epoca dei fatti dirigente dell’U.S. Urbisalviense; - € 2.000,00 (duemila) di ammenda per l’U.S. Urbisalviense. Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni di rito, di cui all’art. 37, ultimo comma, del Codice di giustizia sportiva e direttamente alle parti interessate.
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