COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 1 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. FALMEC VITT S.GIACOMO Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 59 del 23/5/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Pasquali Claudio; Squalifica per quattro giornate giocatore Toschi Matteo – Play-off Campionato di 1^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 1 giugno 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.S. FALMEC VITT S.GIACOMO
Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 59 del 23/5/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Pasquali Claudio; Squalifica per quattro giornate giocatore Toschi Matteo – Play-off Campionato di 1^ Categoria
La Società A.S. Falmec Vitt S.Giacomo ha presentato ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Regionale, pubblicate nel Com. Uff. n. 59 del 23/5/2006, con le quali venivano inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari : • squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pasquali Claudio “per insulti e minacce all’arbitro, a fine gara”: • squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Toschi Matteo “espulso per aver contestato l’arbitro spingendolo ed insultandolo”. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’A.S. Falmec Vitt S.Giacomo; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; valutate le decisioni del Giudice di 1° grado che appaiono rispondenti e congrue in relazione ai fatti ascritti ai calciatori Pasquali Claudio e Toschi Matteo; tenuto conto inoltre della fede privilegiata da attribuire al documento arbitrale (cfr. art. 31 lettera a1 del C.G.S.) P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso proposto dalla Società Falmec Vitt S.Giacomo; • di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pasquali Claudio; • di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Toschi Matteo; • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 1 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.S. FALMEC VITT S.GIACOMO Avverso delibere Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 59 del 23/5/2006 – Squalifica per tre giornate giocatore Pasquali Claudio; Squalifica per quattro giornate giocatore Toschi Matteo – Play-off Campionato di 1^ Categoria"