COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 1 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO A.C. JUVENTINA LAGHI Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 52 del 3/5/2006 – Squalifica sino al 31/12/2007 giocatore Marchiorello Alberto – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 1 giugno 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RICORSO A.C. JUVENTINA LAGHI
Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Regionale Veneto di cui al Comunicato n. 52 del 3/5/2006 – Squalifica sino al 31/12/2007 giocatore Marchiorello Alberto – Campionato di 2^ Categoria
La Società A.C. Juventina Laghi ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale, pubblicata nel Com. Uff. n 52 del 3/5/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 31/12/2007 a carico del giocatore Marchiorello Alberto “perché al triplice fischio di fine partita, si avvicinava all’arbitro spingendolo con entrambe le mani facendolo indietreggiare, poi lo colpiva al viso con uno schiaffo, quindi lo insultava minacciandolo”. La Società reclamante asserisce che il provvedimento inflitto appare eccessivo rispetto al fatto addebitato. La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’A.C. Juventina Laghi; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito il legale rappresentante della Società opponente; sentito altresì l’arbitro per le vie brevi che ha precisato che lo schiaffo del calciatore Marchiorello non aveva alcun carattere di violenza ed è stato, probabilmente, un gesto involontario, provocato dalla foga del momento; ritenuto, pertanto, che riconsiderata la complessiva fattispecie in questi termini, la sanzione inflitta risulta sproporzionata e va quindi rideterminata nella squalifica sino al 31/12/2006 P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di accogliere parzialmente il ricorso proposto dalla Società A.C. Juventina Laghi; • di ridurre la sanzione della squalifica a carico del giocatore Marchiorello Alberto sino al 31/12/2006. La tassa reclamo non è stata versata.
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