COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 1 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ASD A.C. SPORTING BADIA CALAVENA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 46 del 26/4//2006 – Squalifica sino al 31/12/2007 giocatore Dal Bosco Fabrizio; Squalifica per quattro giornate giocatore Merzari Andrea; Ammenda di € 150,00.- – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 1 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO ASD A.C. SPORTING BADIA CALAVENA Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Verona di cui al Comunicato n. 46 del 26/4//2006 – Squalifica sino al 31/12/2007 giocatore Dal Bosco Fabrizio; Squalifica per quattro giornate giocatore Merzari Andrea; Ammenda di € 150,00.- – Campionato di 3^ Categoria La Società ASD A.C. Sporting Badia Calavena ha presentato ricorso avverso le deliberazioni del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Verona, pubblicate nel Com. Uff. n 46 del 26/4/2006, con le quali venivano inflitti i seguenti provvedimenti disciplinari : • squalifica sino al 31/12/2007 a carico del giocatore Dal Bosco Fabrizio “perché colpiva l’arbitro con una forte testata alla tempia sinistra, costringendolo a sospendere la gara al 15° del 2° tempo, non essendo più in grado di proseguirla”; • squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Merzari Andrea “per linguaggio blasfemo, offese e minacce nei confronti dell’arbitro”; • ammenda di € 150,00.- a carico della Società Sporting Badia Calavena “per il comportamento offensivo, minaccioso ed aggressivo dei propri sostenitori e tesserati nei confronti dell’arbitro”. La Società reclamante asserisce che i provvedimenti inflitti appaiono eccessivi rispetto ai fatti addebitati. La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’ASD A.C. Sporting Badia Calavena; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito il rappresentante della Società ricorrente; sentito inoltre l’arbitro per le vie brevi, che ha confermato il proprio rapporto, precisando di essere stato colpito intenzionalmente dal giocatore Dal Bosco; valutate le decisioni del Giudice di 1° grado che appaiono adeguate alla gravità dei fatti ascritti ai calciatori e alla Società; tenuto presente il principio secondo cui nel giudizio sportivo il rapporto di gara dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata ai sensi dell’art. 31, lett. a1 del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso proposto dalla Società Sporting Badia Calavena; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2007 a carico del giocatore Dal Bosco Fabrizio; • di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Merzari Andrea; • di confermare la sanzione della ammenda di € 150,00.- • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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