COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 1 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. S.ERASMO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 41 del 10/5/2006 – Squalifica sino al 31/12/2006 giocatore Zanella Eros (Capitano) – Campionato di 3^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 63 del 1 giugno 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICORSO U.S. S.ERASMO Avverso delibera Giudice Sportivo Comitato Provinciale di Venezia di cui al Comunicato n. 41 del 10/5/2006 – Squalifica sino al 31/12/2006 giocatore Zanella Eros (Capitano) – Campionato di 3^ Categoria La Società U.S. S. Erasmo ha presentato ricorso avverso la deliberazione del Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Venezia, pubblicata nel Com. Uff. n 41 del 10/5/2006, con la quale veniva inflitta la squalifica sino al 31/12/2006 a carico del giocatore Zanella Eros (Capitano) “per non aver inviato alcuna comunicazione al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Venezia, su quanto richiestogli nel Comunicato n. 39 del 27/4/2006, relativamente al nome dell’autore della testata alla nuca dell’arbitro” che ha diretto la gara S.Erasmo-Arinese del 23/4/2006 del Campionato di 3^ Categoria. La Commissione Disciplinare, esaminato il ricorso ritualmente presentato dall’U.S. S.Erasmo; visti gli atti ufficiali di gara; esperiti ulteriori accertamenti; sentito personalmente l’arbitro che ha confermato di aver ricevuto una testata alla nuca da persona non identificata mentre si trovava circondato esclusivamente da calciatori del S.Erasmo; valutata la decisione del Giudice di 1° grado e ritenuta legittima, dal momento che, come il Direttore di Gara ha precisato, unicamente i giocatori del S.Erasmo lo attorniavano, così da potersi escludere che la testata sia stata vibrata da un soggetto estraneo alla squadra locale; stimata adeguata alla gravità del fatto la sanzione applicata; considerato che, in virtù del disposto dell’art. 2, 2° comma del C.G.S., il Capitano risponde degli atti di violenza compiuti da un suo compagno di squadra verso l’Arbitro, laddove costui non venga identificato P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera • di respingere il ricorso proposto dalla Società U.S. S.Erasmo; • di confermare la sanzione della squalifica sino al 31/12/2006 a carico del giocatore Zanella Eros (Capitano); • di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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