COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. ATLETICO MASCALUCIA (CT) (avverso squalifiche calciatore Catania Gianluca per 2 gare; calciatore Grasso Dario e Amato Roberto fino al 30.4.2007 – GARA NUOVA C5 MISTERBIANCO/ATLETICO MASCALUCIA del 9.12.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – C 2 – C.U. n° 19/C 5 del 13.12.2006) – Proc. n° 113/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. ATLETICO MASCALUCIA (CT) (avverso squalifiche calciatore Catania Gianluca per 2 gare; calciatore Grasso Dario e Amato Roberto fino al 30.4.2007 – GARA NUOVA C5 MISTERBIANCO/ATLETICO MASCALUCIA del 9.12.2007 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – C 2 – C.U. n° 19/C 5 del 13.12.2006) – Proc. n° 113/A
Avverso i provvedimenti in epigrafe riportati ha presentato appello la Società Atletico Mascalucia;
Ritiene la ricorrente eccessiva la punizione inflitta ai propri tesserati irrogate in 1° grado di giudizio, sostenendo che i propri atleti si sono limitati a diverbi di solo natura verbale con il direttore di gara;
La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti ufficiali, letti i motivi di appello, osserva:
Preliminarmente si afferma che l’appello in ordine al calciatore Catania Gianluca non è impugnabile ai sensi dell’art. 41 p. 3 lettera a) C.G.S., e pertanto è inammissibile;
La lettura del referto di gara pone in evidenza la condotta gravemente aggressiva, minacciosa ed offensiva tenuta dal calciatore Grasso Dario durante la gara e a fine gara, nonchè del calciatore Amato Roberto, riconosciuto dall’arbitro fra i sostenitori, anch’egli offensivo durante la gara ed aggressivo a fine della stessa, entrambi nei confronti dell’arbitro;
Tali contegni fanno ritenere a questa Decidente equi i provvedimenti irrogati in prime cure;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello della Società A.S.D. Atletico Mascalucia come sopra proposto con l’addebito della tassa reclamo (Euro 130,00)
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