COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POLISPORTIVA LIBERTAS ACATE (RG) – (avverso squalifica del calciatore Calabrese Luigi per 4 gare – GARA PALAZZOLO/POL. LIBERTAS ACATE del 10.12.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – CU. N° 29 del 13.12.2006) – Proc. n° 115/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare POLISPORTIVA LIBERTAS ACATE (RG) – (avverso squalifica del calciatore Calabrese Luigi per 4 gare – GARA PALAZZOLO/POL. LIBERTAS ACATE del 10.12.2006 – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – CU. N° 29 del 13.12.2006) – Proc. n° 115/A – Con appello ritualmente proposto la Società ricorrente chiede la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato adducendo che la condotta posta in essere dal calciatore sia conseguenza dell’aggressione subita durante l’intervallo ad opera dell’allenatore; La Commissione Disciplinare, letto l’appello ed esaminati gli atti di gara, osserva: Il rapporto dell’arbitro, pur dando atto che l’allenatore della squadra avversaria veniva alle mani con giocatori avversari, non specifica con quale di questi è avvenuta la lite, ne’ tanto meno se questi era il calciatore oggi squalificato; Pertanto la tesi sostenuta dalla Società ricorrente non può trovare riscontro negli atti di gara, da cui non si evince neanche il pentimento del calciatore altro argomento addotto dalla Società che impugna; Tuttavia, ritiene questa Commissione la pena inflitta sproporzionata rispetto alla reale condotta posta in essere dal giocatore e, pertanto, essa va ridotta come da dispositivo; P.Q.M. DELIBERA: di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Calabrese Luigi in tre gare; senza addebito di tassa.
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