COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MILAZZO – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA MILAZZO/ROCCESE del 9.12.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – CU. N° 29 DEL 13.12.2006) – Proc. n° 116/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S.D. MILAZZO – (avverso delibera Giudice Sportivo – GARA MILAZZO/ROCCESE del 9.12.2006 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – CU. N° 29 DEL 13.12.2006) –
Proc. n° 116/A –
Ricorre la Società interessata, deducendo la irregolarità dei calciatori ‘’giovani’’ utilizzati in numero non consentito nella gara di che trattasi;
Tale mancato rispetto della normativa prevista in materia , conduce a ritenere irregolare la gara per la quale si chiede il pronunciamento della punizione sportiva per 3 a 0 a carico della Società Roccese;
Eccepisce per la richiesta di cui sopra, anche, al mancato controllo preventivo da parte dell’arbitro sulla identità dei calciatori e sulla loro numerazione che garantisce i partecipanti alle gare;
La Commissione Disciplinare, letti i motivi d’appello, esaminati gli atti di gara, osserva:
La certezza della regolarità in ordine all’impiego dei calciatori ‘’giovani’’, nella gara di che trattasi, tra le file della Società Roccese, si raccoglie dalle risultanze dei documenti ufficiali di gara dove viene evidenziata l’ulteriore accertamento da parte dell’arbitro circa la identita’ dei due calciatori Aloe Pietro e Aloe Carmelo e l’effettivo partecipante alla gara del calciatore ‘’giovane’’ accertando anche che gli stessi, avevano indossato maglie con i numeri scambiati tra loro;
Va condivisa anche, la statuizione della lesione del diritto della reclamante di conoscere con assoluta certezza l’identità dei calciatori avversari impiegati a tale fattispecie, lesione imputabile a negligenza del Direttore di gara che ha, così, determinato la irregolarità della gara stessa;
Disattese le domande formulate dalla odierna ricorrente, per quanto evidenziato e accertato dal Giudice di I° esame che si condivide, rigettate le richieste della Società Roccese, formulate nelle proprie controdeduzioni in ordine alla omologazione della gara con il risultato conseguito in campo;
Sentite le parti interessate al caso in esame ;
Condiviso il giudicato assunto dal Giudice di I° esame, che presenta esauriente e attento accertamento nella fattispecie in esame;
P.Q.M.
DELIBERA:
di respingere l’appello come sopra proposto, confermando in tutte le sue parti il giudicato del Giudice Sportivo assunto a margine della gara Milazzo/Roccese del 9.12.2006;
per l’effetto si dispone l’addebito della tassa di Euro 130,00.
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