COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MAGICA ROCCA (ME) – (avverso squalifica calciatrice Castano Debora per 4 gare – GARA MAGICA ROCCA/CALCIO FEMMINILE BAGHERIA del 9.12.2007 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE – C.U. n° 11 del 1312.2006) – Proc. n°117/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 10/01/2007 Delibera della Commissione Disciplinare A.S.D. MAGICA ROCCA (ME) – (avverso squalifica calciatrice Castano Debora per 4 gare – GARA MAGICA ROCCA/CALCIO FEMMINILE BAGHERIA del 9.12.2007 – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO FEMMINILE – C.U. n° 11 del 1312.2006) – Proc. n°117/A – L’appellante chiede la riduzione della squalifica a carico della calciatrice Castano Debora, a suo dire non adeguatamente non tutelata dai continui falli avversari regolarmente lasciati correre; La Commissione Disciplinare letti gli atti ufficiali di gara osserva: Quanto riferito dall’appellante non trova alcun riscontro negli atti di gara, che costituiscono piena prova dei fatti accaduti e del loro svolgimento; Emerge di contro evidente che la calciatrice Castano Debora ha assunto contegno irriguardoso verso l’arbitro, tanto all’atto dell’espulsione che a fine gara; La sanzione può tuttavia contenersi come in dispositivo, tenuto conto della mancanza di conseguenze attribuibili alla condotta in esame; P.Q.M. DELIBERA: di determinare in 3 gare la squalifica a carico della calciatrice Castano Debora; senza addebito di tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it